F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (355) – APPELLO DI BRUNO CAMILLO COSTAS (Calciatore tesserato per la Società FCD Pro Marudo ASD) avverso squalifica per 10 giornate (Decisione CDT c/o CR Lombardia – C.U. 59 del 15.5.2014 – nota n. 5472/517 pf13-14/MS/vdb del 3.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014
(355) – APPELLO DI BRUNO CAMILLO COSTAS (Calciatore tesserato per la Società FCD Pro Marudo ASD) avverso squalifica per 10 giornate (Decisione CDT c/o CR Lombardia – C.U. 59 del 15.5.2014 – nota n. 5472/517 pf13-14/MS/vdb del 3.4.2014).
L’impugnazione
Con atto del 3 aprile 2014, il Vice Procuratore federale deferiva innanzi la CDT istituita presso il Comitato Regionale Lombardia il calciatore Sig. Bruno Camilo Costas, all’epoca dei fatti tesserato in forza alla Società FCD Pro Marudo ASD, in ordine alla violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 35, comma 1.1, CGS, poiché, nel corso della gara Lodivecchio-Pro Marudo (valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi), rivolgeva ad un avversario di colore, il Sig. Jean Amoussou Fadonougbo, tesserato per la Società ASD Lodivecchio, parole dal contenuto razzista, quali “scimmia” e “sporco negro”. Nel contempo, in relazione al comportamento antiregolamentare attribuito al calciatore Costas, veniva deferita, ex art. 4, comma 2, CGS anche la Società FCD Pro Marudo ASD. La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 15 maggio 2014, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, irrogava al Sig. Costas la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, mentre a carico della Società FCD Pro Marudo ASD, l’ulteriore sanzione dell’ammenda di importo pari a € 250,00. Avverso il provvedimento assunto dall’organo giustiziale sportivo di prime cure, il Sig. Bruno Camilo Costas, con ricorso del 22 maggio 2014, ha proposto tempestiva impugnazione chiedendo l’integrale annullamento della sanzione irrogata a suo carico, con conseguente proscioglimento da ogni addebito. A sostegno di tale richiesta, il ricorrente ha evidenziato di aver utilizzato, in particolare, il termine “scimmia” dopo ripetute offese ricolte nei suoi riguardi dal calciatore di colore Sig. Amoussou Fadonougbo e, dunque, “non come uso razzista del termine, ma in reazione a ripetute offese e falli”. Il dibattimento Per la Procura federale è comparso l’Avv. Chiné, il quale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado insistendo per l’affermazione di responsabilità dell’odierno appellante. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La violazione disciplinare ascritta al Sig. Costas nei termini di cui al richiamato originario atto di deferimento trova integrale e pacifico riscontro in seno alla documentazione versata in atti, né, come ha sostenuto il deferito nel proprio ricorso, il disvalore dei termini da quest’ultimo profferiti, dall’inequivocabile matrice razzista, può affievolirsi o addirittura venire meno in quanto asseritamente pronunciati in reazione a contegni offensivi asseritamente posti in essere dall’avversario di colore, di cui, peraltro, a tutto voler concedere, nemmeno vi è prova. Il dispositivo Per questi motivi la Commissione disciplinare nazionale rigetta il ricorso interposto dal Sig. Bruno Camilo Costas e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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