COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 111 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 23) RECLAMO A.C. CEMBRA 82 C.R. GIOVO DD. 05.06.2014 AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. DEL 03.06.2014 N. 104

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 111 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 23) RECLAMO A.C. CEMBRA 82 C.R. GIOVO DD. 05.06.2014 AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. DEL 03.06.2014 N. 104 La società A.C. Cembra 82 C.R. Giovo proponeva ricorso avverso la decisione del giudice sportivo pubblicata sul C.U. 104 del 03.06.2014 inerente a) ammenda di € 100,00 per aver lasciato aperto il cancello, dal quale a fine gara entrava persona non autorizzata; b) squalifica per l’allenatore Achille Tabarelli fino al 19 giugno p.v.; c) squalifica per n. 3 gare al calciatore Mauro Paolazzi perché a fine gara offendeva l’arbitro, aggravata perché capitano; d) Squalifica per 2 gare a Simone Gilli perché a fine gara si spintonava violentemente con un avversario; La Commissione, esaminato il ricorso, letto il referto di gara, rigetta lo stesso ricorso nelle parti riguardanti i provvedimenti a) di squalifica per l’allenatore Achille Tabarelli fino al 19 giugno p.v. perché non ricorribile ai sensi dell’art. 45 co. 3 lett. B del CGS; b) la squalifica per 2 gare a Simone Gilli in quanto non ricorribile ai sensi dell’art. 45 co. 3 lett. a del CGS. Riduce l’ammenda ad € 70,00 in quanto non c’è stato reale pericolo di invasione di campo durante lo svolgimento della partita, permane comunque un profilo di negligenza in capo alla società tale da giustificare l’ammenda. Conferma infine le n. 3 gare di squalifica al Mauro Paolazzi, in quanto il rapporto arbitrale è chiaro e circostanziato PQM La commissione, rigetta lo stesso ricorso nelle parti riguardanti i provvedimenti a) di squalifica per l’allenatore Achille Tabarelli fino al 19 giugno p.v. perché non ricorribile ai sensi dell’art. 45 co. 3 lett. B del CGS; b) la squalifica per 2 gare a Simone Gilli in quanto non ricorribile ai sensi dell’art. 45 co. 3 lett. a del CGS Riduce l’ammenda ad € 70,00 in quanto non c’è stato reale pericolo di invasione di campo durante lo svolgimento della partita, permane comunque un profilo di negligenza in capo alla società tale da giustificarne l’ammenda. Conferma infine le n. 3 gare di squalifica al Mauro Paolazzi, in quanto il rapporto arbitrale è chiaro e circostanziato. La commissione Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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