COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare PREMESSO Che il Sostituto Procuratore Federale con nota del 18 Febbraio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE – C.R. BASILICATA: NARDOZZA MAURO-REAL METAPONTINO- VULTUR RIONERO- per rispondere: – IL PRIMO delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui ALL’ART. 1 COMMA 1, per aver consentito a persona comunque riconducibile alla propria società , di sottoscrivere ed indicare in maniera non veridica sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi dell’art. 1 comma 2 C.G.S. per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso; – LA SOCIETA’ ASD REAL METAPONTINO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi art.4 comma 2 CGS, e dell’art.12 comma 5 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati Cosimo Altieri e Luciano Camassa; – LA SOCIETA’ C.S. VULTUR RIONERO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante; nonché per responsabilità oggettiva ai sensi art.4 comma 2 CGS, per le violazioni ascritte Giovanni Di Lucchio;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare PREMESSO Che il Sostituto Procuratore Federale con nota del 18 Febbraio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: NARDOZZA MAURO-REAL METAPONTINO- VULTUR RIONERO- per rispondere: - IL PRIMO delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui ALL’ART. 1 COMMA 1, per aver consentito a persona comunque riconducibile alla propria società , di sottoscrivere ed indicare in maniera non veridica sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi dell’art. 1 comma 2 C.G.S. per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso; - LA SOCIETA’ ASD REAL METAPONTINO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi art.4 comma 2 CGS, e dell’art.12 comma 5 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati Cosimo Altieri e Luciano Camassa; - LA SOCIETA’ C.S. VULTUR RIONERO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante; nonché per responsabilità oggettiva ai sensi art.4 comma 2 CGS, per le violazioni ascritte Giovanni Di Lucchio; Che la C.D.T. nella seduta del 31 Maggio 2014, verificata anche attraverso la consultazione delle cartoline d’esito delle relative raccomandate, la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: NARDOZZA MAURO inibizione di mesi tre (3); REAL METAPONTINO ammenda di € 1.000,00 VULTUR RIONERO ammenda di € 500,00 (cinquecento) Per le Società Real Metapontino nessuno si è presentato, il solo il Nardozza Mauro faceva pervenire, nei termini, memoria difensiva; Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza a mente dell’art. 32 comma 08 C.G.S.; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento del Sig. Nardozza Mauro e delle Società REAL METAPONTINO- VULTUR RIONERO e per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati; Considerato,inoltre, che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa Commissione a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate. Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione ed accertato di conseguenza come il comportamento tenuto dal Sig. Nardozza Mauro integri effettivamente la violazione contestata, laddove lo stesso è certamente venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito a persona comunque riconducibile alla propria società, di sottoscrivere ed indicare in maniera non veridica sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi dell’art. 1 comma 2 C.G.S. per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso; Osservato, nondimeno, come secondo le previsioni del C.G.S., incontrovertibile appaia la responsabilità oggettiva della A.S.D. REAL METAPONTINO in ragione delle violazioni ascritti ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 12 comma 5 CGS. Considerato,da ultimo, come secondo le previsioni del CGS, incontrovertibile appaia anche la responsabilità diretta della società C.S. VULTUR RIONERO ai sensi dell’art.4 comma 1 per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante; nonché per responsabilità oggettiva ai sensi art.4 comma 2 CGS. Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come i comportamento dal nominato tesserato NARDOZZA MAURO integri indubitabile violazione delle norme dal C.G.S. regolate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Accertato nondimeno come il REAL METAPONTINO in ragione delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2, e dell’art. 12 comma 5 C.G.S. debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; Accertato,da ultimo, come il C.S. VULTUR RIONERO in ragione delle violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante,ai sensi art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 17 Maggio 2014 formulate, così provvede ed irroga a: • NARDOZZA MAURO, mesi due(2) di inibizione; • REAL METAPONTINO, ammenda pari ad € 500,00 (cinquecento); • C.S. VULTUR RIONERO, ammenda pari ad € 250,00(duecentocinquanta). La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it