F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente della Società ASD Cagliari Calcio a 5), Società ASD CAGLIARI CALCIO A 5 (nota n. 7321/724 pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente della Società ASD Cagliari Calcio a 5), Società ASD CAGLIARI CALCIO A 5 (nota n. 7321/724 pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014). il deferimento Con atto del 12 giugno 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione disciplinare: - Marco Vacca (all’epoca dei fatti presidente della Società ASD Cagliari Calcio a Cinque) per violazione dell’art. 10 comma 3bis del CGS, in relazione al punto B7 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque per l’inosservanza del termine stabilito per il deposito delle stampe telematiche (11 luglio 2013 ore 18,00) di cui al punto B7 del citato CU; - ASD Cagliari Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta, at sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legate rappresentante. La Procura federale ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D., la quale, nella riunione del mese di febbraio 2014, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 789 pubblicato in Roma il 10 giungo 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque Serie A2 Maschile – stagione sportiva 2013/2014 – ha riscontrato a carico della Società deferita l’inosservanza del termine stabilito per il deposito delle stampe telematiche (11 luglio 2013 ore 18,00) di cui al punto B7 del citato C.U. Con memoria del 17 giugno 2014 la Società deferita, nel chiedere il proscioglimento, ha rappresentato di aver tentato di depositare per via telematica i documenti predetti già in data 9 luglio 2013, prima della scadenza del termine prevista per il successivo 11 luglio, ma di non esservi riuscita per difficoltà connesse al sistema telematico della Divisione Calcio a Cinque; difficoltà che si sarebbero ripetute anche il successivo 10 luglio durante il quale la Società avrebbe nuovamente tentato di effettuare il deposito telematico senza riuscirvi. Espone dunque di non aver potuto procedere all’invio telematico per cause imputabili al destinatario dei documenti e non alla Società stessa, indicando come persone presenti all’accaduto il consigliere della locale Divisione calcio Sig. Fabrizio Righetto ed il segretario della medesima Sig. Fabrizio Di Felice. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 30 (trenta) per Marco Vacca; - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la ASD Cagliari Calcio a 5. Nessuno é comparso per le parti deferite. Ordinanza istruttoria Lette le memorie difensive prodotte dalla Società deferita sugli asseriti problemi di funzionamento attribuiti al sistema telematico della Divisione di Calcio a Cinque, la Commissione ritiene opportuno acquisire le dichiarazioni di Fabrizio Righetti e Fabrizio Di Felice, o ogni altro utile documento, in relazione ai fatti affermati dalla Società. Dispone, pertanto, che i soggetti deferiti provvedano, con oneri a proprio carico, ad acquisire e depositare quanto sopra in tempo utile per la prossima udienza da comunicarsi nei termini di rito a cura della Segreteria della Commissione disciplinare nazionale.
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