COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 DEL 19/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 28 a carico di: -la società ASD SERRESE, per rispondere della violazione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza all’interno dell’impianto sportivo, al termine della gara Serrese – Pro Arena, del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 28.12.2013, consentendo, in tal modo, a numerosi sostenitori locali di accedere all’area antistante gli spogliatoi, di venire in contatto ed aggredire alcuni calciatori ed i dirigenti ospiti, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Salvatore ALBANO , Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, per rispondere, per il rapporto di immedesimazione organica, della violazione ascritta alla Società ASD Serrese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., come sopra descritta.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 DEL 19/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 28 a carico di: -la società ASD SERRESE, per rispondere della violazione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza all’interno dell’impianto sportivo, al termine della gara Serrese – Pro Arena, del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 28.12.2013, consentendo, in tal modo, a numerosi sostenitori locali di accedere all’area antistante gli spogliatoi, di venire in contatto ed aggredire alcuni calciatori ed i dirigenti ospiti, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Salvatore ALBANO , Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, per rispondere, per il rapporto di immedesimazione organica, della violazione ascritta alla Società ASD Serrese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., come sopra descritta. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Esaminati gli atti che hanno dato origine al presente procedimento, da cui si evince che: -il 28.12.2013, in Serra San Bruno (VV), si è svolta la gara del campionato Allievi Provinciali, Serrese - Promo Arena, diretta dall’Arbitro Alessandro Nicolosi della Sezione AIA di Vibo Valentia, terminata con il risultato di 0 – 5 a favore della squadra ospite; il Direttore di gara, con il suo rapporto, riferiva al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale della LND di Vibo Valentia, che i dirigenti della squadra ospite, a pochi minuti dalla fine dell’incontro, entravano nel proprio spogliatoio e gli riferivano di essere stai aggrediti da alcune persone con pugni; pertanto, egli subito era intervenuto e notava l’evolversi di una rissa generale, nei pressi degli spogliatoi, durata pochi secondi, generata da persone estranee, non elencate nelle distinte di gara; -il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, nella seduta dell’8.01.2014, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per quanto di competenza; detto provvedimento veniva pubblicato nel C.U. del 9.1.2014 della stessa Delegazione Provinciale; -il Comitato Regionale Calabria, con la nota del 21.1.2014, in esecuzione della predetta delibera, trasmetteva gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.; Rilevato che il Collaboratore della Procura Federale, sig.Franco De Domenico, nel corso degli accertamenti, al fine di fare piena luce sulla vicenda, ha ritenuto opportuno ascoltare i sottonotati tesserati: -il signor Alessandro Nicolosi durante l’evolversi della rissa, partecipavano alcuni calciatori delle due squadre che non era riuscito a riconoscere e molti sostenitori della squadra Serrese, giunti fino all’area antistante gli spogliatoi, appena terminata la partita; , arbitro della gara in esame, della sezione AIA di Vibo Valentia, il quale,nel confermare il contenuto del rapporto, ha aggiunto che: apprendeva poi da un dirigente della squadra ospite che, durante una rissa, un loro calciatore aveva ricevuto un pugno; -il signor Vito Sgotto, Osservatore Arbitrale al termine della gara, mentre era a colloquio con l’arbitro, un dirigente della squadra ospite entrava nello spogliatoio ed informava lo stesso Direttore di gara che alcuni tifosi della Serrese, erano entrati arbitrariamente nell’impianto sportivo, precisamente nell’area antistante gli spogliatoi, e stavano aggredendo dirigenti della propria squadra; , il quale ha riferito che: era uscito subito dallo spogliatoio insieme all’Arbitro per verificare cosa stesse accadendo e notava una cinquantina di persone circa che si spintonavano tra di loro, tra loro tre o quattro calciatori di entrambe le squadre che non era riuscito a riconoscere, oltre a sconosciuti, sostenitori della Serrese, entrati abusivamente nell’impianto sportivo; la rissa era durata circa cinque minuti ed i motivi erano da ricondursi a fatti accaduti in occasione di un’analoga gara disputata la stagione precedente, durante la quale da uno spogliatoio erano stati sottratti indumenti sportivi e telefonini; -il signor Nicola Larobina al termine della gara in esame, nella zona antistante gli spogliatoi, alcuni calciatori della propria squadra erano stai aggrediti da numerosi sostenitori della squadra locale entrati abusivamente in quell’area; , dirigente della società Promo Arena, il quale ha dichiarato: in tale circostanza, suo figlio Pasquale, che aveva disputato la gara, era stato colpito con un pugno alla gola ed era caduto a terra, venendo soccorso dal massaggiatore, signor Raffaele Sette,che gli aveva praticato un massaggio; vista la pericolosa situazione che si era creata, aveva avvisato l’arbitro di ciò che stava succedendo fuori dagli spogliatoi; le aggressioni da parte dei sostenitori locali erano durate circa dieci minuti; -i signori Antonio Idà, Dirigente, e Raffaele Sette, Massaggiatore al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, un individuo, facente parte di un gruppo di persone sconosciute, che sostava colà abusivamente, aveva sferrato un pugno alla gola del calciatore della propria squadra, Pasquale Larobina, il quale veniva soccorso dallo stesso massaggiatore Raffaele Sette, che gli praticava un energico massaggio per farlo riprendere dal principio di soffocamento; , entrambi tesserati della società Promo Arena, i quali hanno concordemente riferito che: in passato non erano esistiti rapporti tra la società Promo Arena e la società ASD Serrese; -il signor Marco Idà, accompagnatore ufficiale della società Promo Arena, il quale ha dichiarato che appena terminata la partita, era subito andato via per urgenti impegni personali; e che soltanto in serata aveva appreso della rissa accaduta nei pressi degli spogliatoi e del pugno ricevuto dal calciatore Pasquale Larobina; -il signor Salvatore Albano, Presidente della società ASD Serrese di non avere assistito alla rissa verificatasi innanzi agli spogliatoi, al termine della gara in esame, perché impegnato ad accompagnare l’Arbitro a ritirare i documenti dei calciatori dallo spogliatoio dello stesso Direttore di gara ed a parlare nello spogliatoio con i propri calciatori; , il quale ha dichiarato: soltanto in un secondo momento è venuto a conoscenza che innanzi agli spogliatoi si era verificata un’accesa discussione a voce alta tra due calciatori e qualche dirigente della propria Società, ma gli stessi non erano passati a vie di fatto; nella circostanza, innanzi agli spogliatoi sostavano calciatori della prima squadra che dovevano iniziare gli allenamenti; Considerato che, alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro, dall’Osservatore Arbitrale e dai tesserati della società Promo Arena , è emerso che, al termine della gara in esame, numerosi sostenitori della squadra locale, non identificati, entrati deliberatamente nell’aera antistante gli spogliatoi, aggredivano alcuni tesserati della società ospite, tra cui il calciatore Pasquale Larobina, colpito con un pugno alla gola, senza che la società ospitante ASD Serrese avesse garantito qualsiasi sistema di sicurezza per impedire ad estranei non autorizzati di accedere nell’area adiacente il terreno di gioco ed antistante gli spogliatoi stessi; Ritenuto che l’omissione - posta in essere dalla Società ASD Serrese, responsabile dell’ordine e della sicurezza, prima durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo che nelle aree immediatamente adiacenti, consistita nell’aver disatteso totalmente tali doveri, non impedendo che numerosi sostenitori locali della stessa società al termine della gara in esame, venissero a contatto ed aggredissero i tesserati della società ospite Promo Arena, nell’area antistante gli spogliatoi - si ponga in violazione dell’art. 4, comma 4, del C.G.S.; Ritenuto che la violazione addebitata alla Società ASD Serrese, per aver omesso di garantire la sicurezza all’interno dell’impianto sportivo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., sia ascrivibile, per il rapporto di immedesimazione organica, anche al Presidente e Legale Rappresentante della stessa società, signor Salvatore Albano; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Colonnello Domenico Infante; Visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 19 maggio 2014, prot. nr. 6791/540pf13-14/GT/dl: -la società ASD SERRESE, per rispondere della violazione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza all’interno dell’impianto sportivo, al termine della gara Serrese – Pro Arena, del Campionato Allievi Provinciali, disputata il 28.12.2013, consentendo, in tal modo, a numerosi sostenitori locali di accedere all’area antistante gli spogliatoi, di venire in contatto ed aggredire alcuni calciatori ed i dirigenti ospiti, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Salvatore ALBANO, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, per rispondere, per il rapporto di immedesimazione organica, della violazione ascritta alla Società ASD Serrese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del C.G.S., come sopra descritta. IL DIBATTIMENTO nella riunione del 16 giugno 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il Presidente della Società ASD Serrese,La società ha fatto pervenire memoria difensiva che è stata allegata agli atti del procedimento. Salvatore Albano, in proprio e nella qualità. Prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. così determinata: -per la società ASD SERRESE, ammenda di € 300,00; Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -per il Signor Salvatore ALBANO, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, l’inibizione per mesi due (2). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Visto l’art. 23, comma 2, del C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti per come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell’istanza di patteggiamento, irroga le seguenti sanzioni: -per la società ASD SERRESE, ammenda di € 300,00 (trecento/00); -per il Signor Salvatore ALBANO, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Serrese, l’inibizione per mesi DUE (2) e quindi fino al 30 AGOSTO 2014 (già inibito fino al 30 giugno 2014).
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