COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 18.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Petrarca Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 82 del 28/5/2014 – Ammenda di € 350,00.-; Squalifica sino al 28/7/2014 allenatore Tassinaro Giuseppe e massaggiatore Turchetto Sergio; Inibizione fino al 28/7/2014 dirigente accompagnatore Borsetto Antonio; Squalifica giocatore Galtarossa Piero fino al 25/5/2015; Squalifica per 12 (8+4) giornate giocatore Zanon Francesco; Squalifica per 4 giornate giocatori, Tamburino Tommaso e Cosoi Andrei; Squalifica per 3 giornate giocatori Giacomini Alessio e Vettore Fabio – Play-off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 18.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Petrarca Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 82 del 28/5/2014 – Ammenda di € 350,00.-; Squalifica sino al 28/7/2014 allenatore Tassinaro Giuseppe e massaggiatore Turchetto Sergio; Inibizione fino al 28/7/2014 dirigente accompagnatore Borsetto Antonio; Squalifica giocatore Galtarossa Piero fino al 25/5/2015; Squalifica per 12 (8+4) giornate giocatore Zanon Francesco; Squalifica per 4 giornate giocatori, Tamburino Tommaso e Cosoi Andrei; Squalifica per 3 giornate giocatori Giacomini Alessio e Vettore Fabio – Play-off Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Petrarca Calcio ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 82 del 28/5/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 350,00.- a carico della Società : “per i fatti addebitabili, a fine gara, ai suoi tesserati non identificabili”. - Squalifica fino al 25/5/2015 a carico del giocatore Galtarossa Piero : “all’atto dell’espulsione reagiva con minacce e ingiurie. Poi si avvicinava all'arbitro e si appoggiava con la fronte alla sua senza procurargli dolore, e quando l'Arbitro ha estratto il cartellino rosso, gli ha afferrato il polso per non farglielo alzare senza procurargli dolore. Il calciatore espulso, ma non rientrato nello spogliatoio, si avvicinava ancora all'arbitro e lo colpiva con un pugno sulla parte destra posteriore del costato, provocandogli lieve dolore”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Giacomini Alessio : “si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento minaccioso ed espressioni ingiuriose, per cui veniva espulso”; - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Vettore Fabio : “espulso a fine gara reagiva con minacce e ingiurie”. - Squalifica per 4 giornate a carico dei giocatori, Tamburino Tommaso e Cosoi Andrei : “per essere stati identificati tra i giocatori che impedivano alla terna arbitrale di guadagnare lo spogliatoio e che pronunciavano offese e minacce”. - Squalifica per 12 giornate (8+4) a carico del calciatore Zanon Francesco (Capitano) : “quattro giornate per essere stati identificato tra i giocatori che impedivano alla terna arbitrale di guadagnare lo spogliatoio e che pronunciavano offese e minacce e otto giornate fino a che non sarà identificato il calciatore che ha lanciato acqua contro la terna arbitrale”; Squalifica fino al 28/7/2014 a carico dell’allenatore Tassinaro Giuseppe e del massaggiatore Turchetto Sergio : “perché insieme a quasi tutti i giocatori circondavano la terna con atteggiamento minaccioso ed espressioni irriguardose”; - Inibizione sino al 28/7/2014 a carico del dirigente accompagnatore Borsetto Antonio : per aver tenuto un atteggiamento passivo quando, al termine della gara, quasi tutti i giocatori, nonché l’allenatore e il massaggiatore circondavano la terna con atteggiamento minaccioso ed espressioni irriguardose, Successivamente, all’interno degli spogliatoi si rivolgeva alla terna con espressioni irriguardose.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Petrarca Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro e l’assistente arbitrale n. 2 che hanno confermato quanto riportato nel referto di gara e relativo supplemento, come da documentazione in atti, tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenute adeguate ai fatti contestati le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado; ritenuto, altresì, opportuna la decisione del Giudice Sportivo di primo grado della trasmissione degli atti, per accertamenti, alla Procura Federale della F.I.G.C. (vedi C.U. n. 84 del 4/6/2014) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Petrarca Calcio; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 350,00.- a carico della Società; - di confermare la sanzione della Squalifica sino al 28/7/2014 a carico dell’allenatore Tassinaro Giuseppe e del massaggiatore Turchetto Sergio; - di confermare la sanzione della Inibizione fino al 28/7/2014 a carico dirigente accompagnatore Borsetto Antonio; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Galtarossa Piero fino al 25/5/2015; - di confermare la sanzione della squalifica per 12 (8+4) giornate giocatore Zanon Francesco Capitano); - di confermare la sanzione della squalifica per 4 giornate a carico dei giocatori, Tamburino Tommaso e Cosoi Andrei; - di confermare la sanzione della squalifica per 3 giornate a carico dei giocatori Giacomini Alessio e Vettore Fabio - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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