COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 25.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Gialloblu 2011 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 43 del 2/4/2014 – Squalifica giocatore Guagno Filippo fino al 31/12/2015 – Torneo Esordienti 2° Anno Primaverile
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 25.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Gialloblu 2011 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 43 del 2/4/2014 – Squalifica giocatore Guagno Filippo fino al 31/12/2015 – Torneo Esordienti 2° Anno Primaverile
La Società A.S.D. Gialloblu 2011 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 43 del 2/4/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Guagno Filippo per i seguenti motivi : “emerge dal referto arbitrale che, la gara a margine é stata sospesa al 16’ del terzo tempo a causa di violenza subita dall’arbitro ad opera del giocatore Guagno Filippo della Società Gialloblu 2011, che lo aggrediva prima con gravi scurrili insulti e denigrazioni, per poi passare alle vie di fatto, colpendolo con calci alla tibia e alla coscia e con pugni al livello del petto e in pieno volto, pur non provocandogli danni fisici e rilevanti dolori. Alla vista del cartellino rosso, il suddetto giocatore colpiva il direttore di gara con un ulteriore calcio alla caviglia. Mentre i dirigenti della Società Resana CSM 2010 si attivavano per proteggere l’arbitro, il Dirigente Guagno Devis (Gialloblu 2011) proferiva frasi irrispettose e blasfeme verso un dirigente della società ospitante e pertanto veniva allontanato dal terreno di giuoco”. La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Gialloblu 2011;
esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assistito dall’Avv. Devis Ceccato; sentito, altresì, il calciatore Guagno, accompagnato dal padre e assistito dall’Avv. Devis Ceccato; rilevato, in via preliminare, che la Società Gialloblu si é immediatamente attivata sia per far prendere al
giovanissimo calciatore piena coscienza di quanto compiuto, sia per attivare un percorso idoneo a ripristinare i valori sportivi e i principi di rispetto della classe arbitrale;
rilevato, altresì, che il giovane calciatore. In questo anche supportato dai dirigenti, ha dimostrato di aver riveduto criticamente il comportamento tenuto in occasione della gara Esordienti Resana‐Gialloblu ; tenuto conto della giovanissima età del calciatore (12 anni all’epoca dei fatti) e del principio che vede prevalere il recupero del giovane atleta, ove sinceramente abbia preso atto dei valori sportivi e relazionali infranti, e l’esigenza di favorire i processi educativi e il reinserimento nell’ordinamento sportivo; ritiene la C.D.T. alla luce di tutto quanto sopra esposto, la sanzione congrua da applicare sia la squalifica fino al 31/12/2014
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Gialloblu 2011;
‐ di ridurre al 31/12/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Guagno Filippo. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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