F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 27 Giugno 2014 (373) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIAZZI (Amministratore delegato della Società Fussball Club Sudtirol Srl), Società FUSSBALL CLUB SUDTIROL Srl (nota n. 7422/1061 pf13-14/SS/vdb del 12.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 27 Giugno 2014
(373) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIAZZI (Amministratore delegato della Società Fussball Club Sudtirol Srl), Società FUSSBALL CLUB SUDTIROL Srl (nota n. 7422/1061 pf13-14/SS/vdb del 12.6.2014).
II deferimento
Con atto del 12 giugno 2014 la Procura federale ha deferito il Signor Luca Piazzi e la Società Fussball Club Sudtirol Srl, per rispondere (cosi testualmente):
- Piazzi Luca, “per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato I doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, relativamente alla conduzione della gara Pro Vercelli-Sudtirol del 07.06.2014 da parte del Direttore di gara Sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, così come riportato nell’articolo pubblicato sul sito www.tuttolegapro.com in data 08.06.2014, ovvero “É stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati…”, giudizi e rilievi gravemente lesivi del Direttore di gara stesso e della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio dell’AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la società Pro Vercelli”;
- Fussball Club Sudtirol Srl, “a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli art. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al Sig. Luca Pazzi”. II fatto Sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti del procedimento, anche mediante produzione documentale della difesa dei deferiti, risulta che: - in data 7 giugno 2014 Piazzi Luca appostava sul proprio account di Facebook, il seguente messaggio: “Oggi si è capito perché il Sud Tirol non potrà mai vincere uno spareggio. Che maialata clamorosa e premeditata che ci hanno fatto!!! Che tristezza infinita:…”; - il giorno successivo (8 giugno 2014) appariva sul sito internet www.tuttolegapro.com l’articolo a firma di Nicolò Schira del seguente tenore letterale: “Sudtirol, la furia del ds Piazzi: “ci hanno fatto una maialata. Sin da martedì sapevamo che era impossibile vincere
a Vercelli…(titolo) e, poi, “Se una persona composta e serafica come lui perde le staffe, allora qualcosa di clamoroso dev’essere successo. Questo clima che si respira in casa biancorossa al termine dei Playoff. Infatti il ds del Sudtirol Luca Piazzi è andato su tutte le furie per la direzione arbitrale del Signor Pezzuto di Lecce (in odore di promozione nella Can di Serie B) nel ritorno della finale Playoff. Su Facebook l’uomo mercato altoatesino si è così sfogato: “E’ stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati…”; - con diffida del 10 giugno 2014 l’avv. Mattia Grassani, in nome e per conto di Luca Piazzi e del Fussball Club Sudtirol Srl, contestava al responsabile del sito internet Tuttolegapro.com e all’autore dell’articolo Nicolò Schira l’attribuzione al Piazzi delle affermazioni riportate tra virgolette, perché non corrispondenti a quanto dal medesimo pubblicato su Facebook, richiedendo formale rettifica in tal senso a norma dell’art. 8, Legge 8.02.1948, n. 47, legge sulla stampa; - tale richiesta veniva riscontrata dallo stesso Schira con lettera 13 giugno 2014, nella quale si legge: “…compiuti gli opportuni approfondimenti e verifiche presso la redazione, effettivamente, rivisto il contenuto dell’articolo da me firmato l’8/06/2014, la notizia non corrisponde a quanto effettivamente dichiarato dal Sig. Piazzi sul suo profilo Facebook, errore di cui chiedo profondamente scusa al suo cliente”; - ciononostante, in data 20 giugno 2014, il Sig. Luca Piazzi presentava alla Questura di Milano, Commissariato di P.S. Garibaldi Venezia, denuncia - querela nei confronti dei soggetti responsabili della pubblicazione contestata. Il dibattimento Nei termini assegnati, i deferiti hanno depositato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento. Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo I'applicazione delle seguenti sanzioni: - per Piazzi Luca, l’inibizione di mesi 4 (quattro); - per la Società Fussball Club Sudtirol Srl, l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti, che ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, nonché il Sig. Piazzi Luca il quale richiesto di precisare il significato delle espressioni riportate sulla pagina Facebook riconosciuta come propria (doc. 1 allegato alla memoria difensiva), ha dichiarato: “….anche a seguito della precedente gara chiacchierata non ero d’accordo con la designazione dell’arbitro Pezzuto, e con l’atteggiamento tattico della Pro Vercelli nei minuti finali della gara mi sono lasciato andare ad un commento che ritenevo rimanesse nell’ambito privato dei miei amici”. I motivi della decisione Ritiene la Commissione che a seguito delle iniziative assunte dal deferito anche in sede giudiziaria e della rettifica intervenuta a cura dell’autore della pubblicazione, possano attribuirsi al deferito unicamente le affermazioni riportate sulla pagina Facebook a lui riconducibile, peraltro qui riconosciute come proprie nel loro tenore letterale e contestualizzate nel significato complessivo che lo stesso Piazzi ha inteso attribuirvi precisando quanto sopra richiamato. Pertanto, rilevata la valenza offensiva e la portata denigratoria del contenuto di tali affermazioni (“maialata clamorosa e premeditata”) nei confronti di soggetti chiaramente individuabili e anzi individuati dallo stesso Piazzi (“designazione dell’arbitro Pezzuto, … atteggiamento tattico della Pro Vercelli“) deve ritenersi provata la responsabilità disciplinare del deferito per le violazioni ascrittegli. Né varrebbe a scriminare la condotta testé censurata l’asserito carattere “privato” del mezzo utilizzato. E’ al contrario notorio che gli utenti di “Facebook” fruiscano del così detto “tagging”, modalità che consente di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui, sottraendo di fatto questo materiale alla disponibilità dell’autore e rendendone incontrollata
la diffusione. Il numero (52) dei commenti postati alla comunicazione in esame, come emerge dal documento prodotto dai deferiti, esclude peraltro ex se quel carattere di “riservatezza” che connota una conversazione privata fra due soggetti, specificamente indicata dalla giurisprudenza di questa Commissione per esimere dalla violazione dei principi di cui all’art.1, comma 1 del CGS. Le sanzioni Risultano congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione infligge a Piazzi Luca la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società Fussball Club Sudtirol Srl, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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