F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 27 Giugno 2014 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCARPA (Calciatore), QUIRICO MANCA (Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), ORLANDO SANTANIELLO (Vice Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), Società AC SAVOIA 1908 Srl SSD (nota n. 7352/581 pf13-14/AM/ma del 10.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 27 Giugno 2014
(370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCARPA (Calciatore), QUIRICO MANCA (Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), ORLANDO SANTANIELLO (Vice Presidente della Società AC Savoia 1908 Srl SSD), Società AC SAVOIA 1908 Srl SSD (nota n. 7352/581 pf13-14/AM/ma del 10.6.2014).
Il deferimento
Con lettera-esposto del 05/02/2014, il Presidente della Società sportiva USD Akragas Srl, Sig. Silvio Alessi, per il tramite del proprio legale di fiducia, denunciava alla Procura federale due distinti episodi di cui si era reso protagonista il Sig. Francesco Scarpa, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in forza all’AC Savoia 1908 Srl SSD. Il predetto tesserato, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, in occasione di due gare del campionato nazionale di Serie D (L.N.D.), Battipagliese-Savoia, disputata il 10/11/2013, e Savoia-Pomigliano, disputata il successivo 26/01/2014, a seguito di un gol
realizzato dalla propria squadra in gesto di esultanza avrebbe mostrato una maglia (indossata sotto quella ufficiale di gioco) con la scritta “solo per te” e l’immagine del Sig. Lazzaro Luce; quest’ultimo, all’epoca dei fatti “patron” (e non formalmente Presidente) dell’AC Savoia 1908 Srl SSD, sottoposto a misura cautelare dall’Autorità Giudiziaria per i reati di turbativa d’asta, corruzione aggravata e concorso in associazione mafiosa. Il denunciante, ritenendo che i due richiamati episodi integrassero gli estremi della fattispecie prevista e punita ex art 414 c.p. (istigazione a delinquere), invocava l’intervento della Procura federale perché fosse accertata la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari nei riguardi dell’AC Savoia 1908 Srl SSD. A seguito di tale segnalazione la Procura federale ha deferito: - il Sig. Francesco Scarpa, calciatore all’epoca dei fatti tesserato in forza all’AC Savoia Srl SSD, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché dell’art. 72, comma 5, CGS (nell’atto di deferimento viene erroneamente indicato, si presume per un mero refuso, l’art. 75, comma 5, CGS), per aver posto in essere condotte gravemente contrastanti con i comportanti cui ciascun tesserato è tenuto, in quanto espressione di solidarietà e pubblicità nei confronti di un soggetto comunque identificabile fra quelli indicati dall’art. 1, comma 5, CGS, colpito da rilevanti misure cautelari di natura penale per gravi ipotesi di reato; - il Sig. Quirico Manca, Presidente e Amministratore Unico dell’AC Savoia 1908 Srl SSD, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché dell’art. 72, comma 5, CGS (nell’atto di deferimento viene erroneamente indicato, si presume per un mero refuso, l’art. 75, comma 5, CGS), per aver omesso ogni controllo sul proprio tesserato e per non aver impedito al calciatore di indossare sotto la maglia sociale e mostrare in pubblico altro indumento, per ciò stesso avallando condotte gravemente contrastanti con i comportanti cui ciascun tesserato è tenuto, in quanto espressione di solidarietà e pubblicità nei confronti di un soggetto comunque identificabile fra quelli indicati dall’art. 1, comma 5, CGS, colpito da rilevanti misure cautelari di natura penale per gravi ipotesi di reato; - il Sig. Orlando Santaniello, in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, anche con riferimento all’art. 21, comma 1, NOIF, per aver svolto funzioni di dirigente per la Società sportiva AC Savoia 1908 Srl SSD senza essere tesserato per la stessa; - l’AC Savoia 1908 Srl SSD, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione a quanto addebitato al suo Presidente e Amministratore Unico, Sig. Quirico Manca, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 1, CGS, per quanto ascritto al suo tesserato, Sig. Francesco Scarpa e al Sig. Orlando Santaniello, soggetto rientrante fra quelli indicati all’art. 1, comma 5, CGS. Il dibattimento Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire proprie memorie difensive. All’odierna riunione la Procura federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità e, per l’effetto, l’applicazione delle seguenti sanzioni: 6 (sei) giornate di squalifica al Sig. Francesco Scarpa; 3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Quirico Manca; 3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Orlando Santaniello; € 3.000,00 (€ tremila/00) all’AC Savoia 1908 Srl SSD. Per i deferiti Scarpa, Manca, Santaniello e A.C. Savoia 1908 SS srl. sono comparsi i difensori che hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva. Dalla visione delle immagini acquisite a mezzo DVD emerge che il calciatore Francesco Scarpa, nell’abbandonare il terreno di gioco a fine gara unitamente ai compagni di squadra, in un chiaro contesto di esaltazione per la vittoria conseguita, si rivolgeva in direzione della telecamera mostrando la maglietta indossata sotto quella di gioco, per poi guadagnare gli spogliatoi. Il contenuto del messaggio così veicolato (la scritta sulla maglietta “solo per te” associata all’immagine del “patron” in vinculis Lazzaro Luce) appare prima facie diretto a solidarizzare con il soggetto colpito da misura custodiale per gravi reati, ritenendolo evidentemente vittima di un errore giudiziario e conseguentemente a denigrare l’azione dell’Autorità Giudiziaria e offendere l’amministrazione della giustizia. Ciò evidentemente in contrasto con i doveri di correttezza del tesserato. A ben vedere, tuttavia, gli elementi di prova (“visiva”) acquisiti agli atti non consentono di attribuire al tesserato quel segmento di condotta diffamatoria ulteriore costituito appunto dall’intenzione di offendere l’operato della magistratura attraverso l’equiparazione logica: solidarietà al “Presidente” arrestato - vittima di errore giudiziario. Un’estensione (quid pluris senza il quale il comportamento pur criticabile resta privo del requisito di concreta offensività) della condotta, a parere della Commissione, non sufficientemente supportata dal materiale probatorio disponibile. Maggiormente aderente al contesto (anche ambientale) ricostruito risulta invece la mera volontà di esprimere ed esternare gratitudine umana e “sportiva” al Presidente di fatto della società, suo datore di lavoro, in una circostanza di estrema difficoltà perché coinvolto in gravi vicende giudiziarie, mediante la dedica della vittoria. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione dispone il proscioglimento dei deferiti.
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