CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 24/06/2014 – C.S. Frassati Ranica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.D. Almè

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 17 del 24/06/2014 – C.S. Frassati Ranica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.D. Almè L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio, Relatore prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 12/2014, sul ricorso presentato, in data 7 aprile 2014, da parte della società C.S. Frassati Ranica, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta e nei confronti della A.C.D. Almè, non costituitasi in giudizio, avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale resa in data 27.02.2014, C.U. 43/CRL del 6/03/2014, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il C.U. 40/CRL del 13/02/2014, con cui è stata inflitta alla società medesima la sanzione della perdita della gara Frassati Ranica/Almè del 9.2.2014, con il punteggio di 0-3, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione verificatosi nel corso della suddetta gara. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti, uditi, nell’udienza del 28 maggio 2014, l’avv. Cesare Di Cintio per la ricorrente, nonché l’avv. Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio– FIGC, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Dante D’Alessio. Ritenuto in fatto 1.- La società C.S. Frassati Ranica ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C., in data 27 febbraio 2014, ha respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il C.U. 40/CRL del 13/02/2014, con cui era stata inflitta alla società medesima la sanzione della perdita della gara Frassati Ranica - Almè del 9.2.2014, con il punteggio di 0-3, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione. 2.- Con decisione parziale n. 14 del 30 maggio 2014, questa Corte ha respinto l’eccezione sollevata dalla F.I.G.C. in ordine alla ammissibilità del ricorso per la sua rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte. La Corte ha, infatti, ritenuto che la questione sollevata riguarda un principio di diritto in materia di responsabilità di una società sportiva in relazione all’uso di un impianto sportivo che la stessa società ha indicato per lo svolgimento di un incontro del torneo al quale partecipa, avendone acquisito la disponibilità da terzi, in modo gratuito o oneroso, e della conseguente affermazione di un principio di diritto riguardante «i limiti entro i quali può essere affermata la responsabilità del soggetto utilizzatore di un impianto sportivo, risultato poi inagibile (nella fattispecie per un guasto all’impianto di illuminazione), nel caso in cui lo stesso impianto sia gestito e custodito non dalla società sportiva che lo usa, ma da un altro soggetto (proprietario, possessore, concessionario o comunque detentore) che con la società sportiva non ha alcun rapporto salvo quello derivante dalla cessione in uso dello stesso in modo continuativo o occasionale». 3.- La Corte ha aggiunto che tale questione si riflette sulle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 17 (sanzioni inerenti alla disputa delle gare) del Codice di Giustizia Sportiva Federale che, al comma 1, prevede che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. 4.- La Corte ha, peraltro, rilevato che la decisione del ricorso avrebbe potuto avere effetti non solo nei confronti della società A.C.D. Almè, alla quale era stata assegnata la vittoria dell’incontro di calcio in questione con il punteggio di 3-0, ma anche nei confronti delle altre squadre, che per la loro posizione nella classifica del campionato di Prima categoria dilettanti, Girone D, avrebbero potuto ricevere danno dall’eventuale accoglimento del ricorso, ed ha per questo disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. 5.- La società C.S. Frassati Ranica ha quindi provveduto ad integrare il contraddittorio nei sensi indicati. 6.- Nelle more della nuova trattazione della questione si è concluso il campionato di Prima categoria, Girone D, della Regione Lombardia e la ricorrente società Frassati Ranica si è collocata al primo posto nella relativa classifica mentre la controinteressata società Almè si è collocata all’ultimo posto. 6.1.- In relazione a tale circostanza, la F.I.G.C. ha chiesto alla Corte di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Alla richiesta si è però opposta, con apposita memoria e nella discussione in pubblica udienza, la società Frassati Ranica che ha insistito nel sostenere di avere interesse all’annullamento dell’impugnata delibera della Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C. 6.2.- La Corte, al riguardo, ritiene che, seppure in forma attenuata, sussista ancora un interesse della ricorrente alla decisione del ricorso considerato che, a prescindere da altre considerazioni di tipo puramente sportivo, comunque, come ha sostenuto la stessa ricorrente, la stagione sportiva non risulta ancora formalmente terminata e non può quindi considerarsi ancora definitiva a tutti gli effetti la classifica finale del campionato in questione. Considerato in diritto 1.- Passando all’esame del merito del ricorso, si deve ricordare che la società Frassati Ranica è stata sanzionata, con la sconfitta “a tavolino” per 0-3, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., perché l’incontro di calcio con la società sportiva Almè del 9.2.2014 è stato sospeso (e poi definitivamente interrotto), nel corso del secondo tempo, per un improvviso guasto all’impianto di illuminazione del Campo comunale “Falco” di Albino. 2.- Il Giudice Sportivo ha, quindi, ritenuto di dover applicare alla fattispecie l'art. 17, punto 1, del C.G.S. che punisce con la sanzione della perdita della gara per 0-3 la società ritenuta «responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». 3.1.- Facendo applicazione di tale disposizione, ogni società sportiva è ritenuta responsabile della gestione e della praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento di una gara, anche se di proprietà di terzi. Anche la società Frassati Ranica, in quanto società ospitante, era, quindi, responsabile del regolare allestimento del campo e del regolare svolgimento, sul campo che aveva scelto, dell’incontro programmato per il campionato dilettanti in data 9 febbraio 2014. 3.2.- Tale responsabilità, come precisa la citata norma, sussiste non solo nel caso in cui l’evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato determinato da una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma anche a titolo di responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell’evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società ospitante. Ciò trova la sua giustificazione nell’esigenza, ritenuta primaria dall’ordinamento sportivo, di garantire il corretto svolgimento della competizione sportiva. 3.3.- Come la stessa F.I.G.C. ha confermato nei suoi scritti, tale responsabilità può essere tuttavia esclusa qualora la società ospitante abbia provato che l’evento che ha impedito il regolare svolgimento della gara sia stato determinato da una causa di forza maggiore (e quindi da una causa alla quale non era possibile resistere). 4.- Nel rispetto dei principi elaborati in tema di responsabilità oggettiva, si deve peraltro ritenere che un evento non possa ritenersi addebitabile ad un soggetto, neanche a titolo di responsabilità oggettiva, se vi è stata una interruzione nel nesso causale che lega la condotta del soggetto all’evento ritenuto fonte di responsabilità. Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva vi deve essere, infatti, almeno un rapporto di nesso causale fra la condotta e l’evento ritenuto fonte di responsabilità. 5.- Ciò chiarito, la Corte ritiene che la società Frassati Ranica non possa ritenersi responsabile, nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, del mancato regolare svolgimento dell’incontro di calcio con la società sportiva Almè, del 9.2.2014, sospeso (e poi definitivamente interrotto), nel corso del secondo tempo, per un guasto all’impianto di illuminazione del Campo comunale “Falco” di Albino. Tale responsabilità deve essere esclusa per l’interruzione del nesso causale fra la condotta della società e l’evento costituito dal guasto alla cabina elettrica che ha impedito il regolare svolgimento dell’incontro. 6.- Nella fattispecie, come si è poi acclarato, si era verificato un corto circuito ad un trasformatore di una delle quattro torri dell’impianto che non era stato possibile sostituire con immediatezza a causa della mancanza del relativo pezzo di ricambio. Risulta, a tal proposito, dagli atti che la società Frassati Ranica aveva acquisito la disponibilità “occasionale” del Campo comunale “Falco” di Albino perché dotato di fondo in erba sintetica e di impianto di illuminazione a norma. La società ricorrente aveva, infatti, ritenuto di utilizzare quell’impianto perché in grado di garantire il corretto svolgimento dell’incontro anche nel caso di forti piogge e di condizioni climatiche avverse. 7. Risulta sempre dagli atti che la società Frassati Ranica, prima di acquisire la disponibilità dell’impianto per l’incontro di calcio in questione dalla società Gestione Impianti Sportivi, che ne aveva la gestione e ne garantiva la manutenzione, aveva verificato che lo stesso impianto rispettava le norme federali ed era in grado di ospitare il programmato incontro di calcio, anche in notturna, per il regolare funzionamento anche dell’impianto di illuminazione. La stessa ricorrente ha, peraltro, dimostrato che tale impianto era regolarmente utilizzato anche da altre società per lo svolgimento di incontri di calcio dei campionati federali. 8.- La società Frassati Ranica aveva, quindi, compiuto quanto necessario per consentire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Federazione, il regolare svolgimento dell’incontro di calcio del 9 febbraio 2014. 9.- Non aveva, invece, la Frassati Ranica, che aveva occasionalmente acquisito la disponibilità del campo, la disponibilità anche della cabina elettrica dell’impianto di illuminazione che era gestito dalla società Gestione Impianti Sportivi e da questa era stato affidato in manutenzione ad altra società esterna (BNM Impianti) che con la Frassati Ranica non aveva alcun tipo di rapporto. 10.- Nel caso in esame, ritiene quindi la Corte che non possa rinvenirsi una nesso causale fra la condotta della società ospitante e l’evento (il guasto improvviso e non prevedibile all’impianto di illuminazione) che ha determinato il mancato regolare svolgimento della partita. E ciò anche se tale guasto fosse stato dovuto ad una insufficiente manutenzione dello stesso impianto che comunque la società ospitante non avrebbe potuto assicurare, non essendo tenuta alla manutenzione dello stesso (e non potendo anzi alla stessa provvedere). 11.- Si deve anche considerare che la vicenda si è verificata in un campionato dilettanti al quale partecipano società dilettantistiche che dispongono di mezzi e risorse limitate. E non risulta che le stesse società siano tenute ad assicurare la presenza di personale specialistico o di strutture sussidiarie di emergenza per garantire il regolare svolgimento dell’incontro, anche quando solo occasionalmente utilizzatrici di un impianto apparentemente in regola e funzionante. A tal fine occorre necessariamente distinguere il caso di un impianto sportivo che è normalmente gestito e custodito o comunque normalmente utilizzato da una stessa società sportiva dal caso in cui l’impianto è gestito da terzi ed è solo occasionalmente utilizzato da una società ospitante. Mentre ben diversi possono essere gli oneri richiesti a società partecipanti a campionati di livello superiore. 12.- Deve quindi essere affermato il principio di diritto secondo il quale una società sportiva ospitante, partecipante ad un campionato dilettanti, non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento di un incontro se tale effetto è stato determinato da forza maggiore o nel caso in cui debba ritenersi mancante un nesso causale fra la condotta della società ospitante e l’evento, che non può pertanto ritenersi addebitabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, tenendo conto delle condizioni in cui lo stesso si è verificato. 13.- Resta da aggiungere che, come evidenziato in memoria dalla F.I.G.C., la Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia ha respinto il ricorso della Frassati Ranica perché la stessa non aveva fornito «alcuna prova» in merito alla circostanza che il guasto all’impianto di illuminazione si era verificato per una causa imprevedibile, non ricollegabile ad una insufficiente od omessa manutenzione. Ritiene peraltro la Corte che la Frassati Ranica aveva indicato, sia pure in modo sommario, le ragioni del suo reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo ed aveva anche allegato una nota della società Gestione Impianti Sportivi a conforto delle sue argomentazioni. Tale documento aveva comunque posto in evidenza i necessari profili della vicenda in esame che sono stati poi meglio chiariti davanti a questa Corte anche con il deposito di ulteriore documentazione e di una perizia tecnica. Anche per questo l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia non può essere condivisa. 14.- Sulla base di tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto. Le spese di giudizio, considerata la particolarità della vicenda esaminata, possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva ACCOGLIE il ricorso Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 maggio 2014. Il Presidente Il Relatore F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 24 giugno 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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