CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 luglio 2014 promosso da: A.S.D. Polisportiva Libertas Catania, Sig.ra Anna Guerrera e A.S.D. Sport Club Catania / Federazione Italiana di Atletica Leggera

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 luglio 2014 promosso da: A.S.D. Polisportiva Libertas Catania, Sig.ra Anna Guerrera e A.S.D. Sport Club Catania / Federazione Italiana di Atletica Leggera IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA . PRESIDENTE PROF. AVV ANGELO PIAZZA . ARBITRO PRES. BARTOLOMEO MANNA . ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1260 del 2 luglio 2013 promosso da: A.S.D. Polisportiva Libertas Catania, C.F. 80016240873, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig.ra Anna Guerrera, con sede in Catania, Via Borrello n. 36 e A.S.D. Sport Club Catania, C.F. 93054260877, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. Cav. Marco Mannisi, con sede in Catania, Via Medea n. 3, rappresentate e difese dagli Avv.ti Rosario Valore e Angela Musumarra ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 151 istanti CONTRO Federazione Italiana Atletica Leggera - FIDAL- con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, C.F. 01384571004, in persona del Presidente, Prof. Alfio Giorni, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Pennisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 259 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 23 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, tra gli altri l’A.S.D. Polisportiva Libertas Catania, il suo Presidente Sig.ra Anna Guerrera e l’A.S.D. Sport Club Catania per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, 11 del Regolamento Organico e 1 del Regolamento di Giustizia FIDAl, in quanto . Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Angelo Piazza. Medio tempore, con comunicazione del 4 luglio 2013, la Sig.ra Guerrera rinunciava alla propria istanza di arbitrato. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 23 luglio 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: . Veniva nominato, quale arbitro di parte, il Pres. Bartolomeo Manna. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del odice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro), Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 3 dicembre 2013 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. All’ esito, il Collegio si riservava. Medio tempore, il Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Massimo Zaccheo veniva sostituito con il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Pertanto, il nuovo Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro), Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro). Veniva cosi fissata una nuova udienza per il giorno 24 marzo 2014, nel corso della quale veniva di nuovo esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. All’esito della discussione, dopo una breve camera di consiglio, il Collegio rigettava le istanze istruttorie richieste, disponeva l’acquisizione di informazioni da parte della FIDAL aventi ad oggetto la disciplina e il procedimento di tesseramento degli atleti, nonche disponeva l’ acquisizione d’ ufficio della Relazione d’Indagine Grafica depositata agli atti del procedimento arbitrale n. 1364 dell’11 luglio 2013 e, infine, concedeva alle parti termini, rispettivamente sino all’ 11 e 30 aprile 2014, per il deposito di memorie e di repliche, fissando per il 5 maggio 2014 l’udienza di discussione. In data 5 maggio 2014, rinviata poi al 26 maggio 2014, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la terza udienza; nel corso della stessa le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Le istanti osservano, preliminarmente, come il procedimento che le ha viste coinvolte sia viziato da irregolarita, attesa la mancata applicazione delle norme del codice di rito penale. La Commissione di Appello Federale ha errato nel non applicare quanto disposto dal suddetto codice di rito nel momento in cui si riscontri , dal momento che non e possibile lasciare un . Per altro aspetto, la difesa delle A.S.D. istanti eccepisce come sia nullo . Infatti, proseguono nel proprio ragionamento le istanti, la Commissione di Appello Federale ha errato la propria motivazione, non tenendo in debito conto quanto disposto ex art. 19, comma 3, del Regolamento di Giustizia, a mente del quale . Inoltre, anche il richiamo di quanto disposto ex art. 3, punto 3, del Regolamento di Giustizia e stato disatteso dalla Commissione di Appello Federale; , sia . Sotto altro profilo, la difesa delle istanti eccepisce la nullita della Commissione Giudicante Nazionale dal momento che il Presidente della stessa, avv. Rosa, non si trovava in una posizione di imparzialita rispetto alle parti in lite, atteso che lo stesso e risulta . Inoltre, le istanti lamentano che la Commissione di Appello Federale, prima di entrare nel merito della vicenda e giudicare le condotte poste in essere, avrebbe espresso una valutazione soggettiva sulle stesse Associazioni contestando loro la recidiva. 1.1.Le A.S.D. istanti osservano come la Commissione di Appello Federale abbia errato le ritenere che la CGN abbia graduato le sanzioni. Infatti non solo la CGN non ha analiticamente valutato la responsabilita dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare, ma ha applicato, in presenza di una responsabilita oggettiva, la pena massima prevista dal Regolamento di Giustizia e dallo Statuto Federale>. La difesa delle istanti lamenta la circostanza che alle A.S.D. sarebbe stata riconosciuta una responsabilita oggettiva, senza tener conto che . E non puo essere condivisa l’argomentazione offerta dalla Commissione di Appello Federale secondo cui gli organi apicali delle Associazioni avrebbero dovuto controllare ogni attivita posta in essere dalle stesse; tra l’altro, come gia esposto nei precedenti gradi di giudizio, il certificato di residenza non era necessario per il tesseramento degli atleti. Per altro aspetto, le A.S.D. istanti osservano come gli atleti coinvolti negli accadimenti per cui oggi e lite . Ebbene, male interpretando il combinato disposto dell’art. 3 L.91/81 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 30 del 2007, quest’ultimo richiamato anche dalla normativa federale (art.5, punto 1, lettera d), la Commissione di Appello Federale non ha recepito quanto ivi disposto: infatti, solo nei casi in cui gli atleti si trovino nel territorio nazionale da piu di 3 (tre) mesi, . Le A.S.D., in ogni caso, osservano come le stesse non possano conoscere le motivazioni per cui soggetti a loro estranei (il CUS di Catania e il Sig. Sebastiano Leonardi) avessero spedito la documentazione risultata poi falsa. A tal proposito, la difesa delle istanti deduce come . Sulla scorta di tale argomentazione, non ha in alcun modo influito sul tesseramento degli atleti e, conseguentemente, le esponenti non hanno tratto alcun vantaggio dalle dichiarazioni non veritiere. 1.2. Da ultimo, la difesa delle A.S.D. istanti osserva come nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna responsabilita oggettiva in capo alle stesse. Infatti, secondo l’argomentazione posta in essere dalle Associazioni, poiche l’atto non e stato posto in essere da un componente l’associazione sportiva, non e stato posto in essere da un sostenitore della stessa e comunque dalla sua commissione l’associazione non ha tratto alcun vantaggio, non e possibile sanzionare coloro che rivestano qualifiche apicali per non aver sorvegliato e posto in essere i dovuti rimedi. Continuando nel proprio ragionamento la difesa delle A.S.D., si osserva come . Infine, le istanti eccepiscono l’illegittimita della sanzione inflitta per un duplice motivo. Il primo. L’articolo 3 dello Statuto Federale dispone ; inoltre, per le associazioni sportive e prevista la sola pena pecuniaria. Conseguentemente, la sanzione inflitta, per la parte in cui dispone l’esclusione dall’affiliazione alla FIDAL dell’A.S.D. Sport Club Catania deve ritenersi illegittima. 2. Con atto del 23 luglio 2013 (prot. 1462), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento delle istanti, osserva preliminarmente come la decisione della Commissione di Appello Federale sia stata oggetto anche di altre istanze arbitrali, chiedendo . Per altro aspetto, e con riferimento all’istanza proposta dalla Sig.ra Guerrera, tanto in proprio quanto nella qualita di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Polisportiva Libertas Catania, la Federazione deduce quanto segue. Con riferimento all’istanza presentata in proprio, seppur la stessa sia stata rinunciata dalla stessa Sig.ra Guerrera, atteso il mancato versamento della tassa di arbitrato e la proposizione della stessa quando gia era pendente altra domanda proposta con il patrono di un diverso avvocato, la Federazione non accetta la rinuncia e chiede la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio. Con riferimento, poi, all’istanza proposta come presidente e legale rappresentante dell’Associazione, la Federazione eccepisce l’inammissibilita della stessa perche proposta , dichiarando di non accettare il contraddittorio con la Sig.ra Guerrera e con l’A.S.D. Polisportiva Libertas Catania. 2.1. Con riferimento all’eccezione di mancata applicazione delle norme di procedura penale nel corso del procedimento disciplinare, la Federazione condivide il ragionamento della Commissione di Appello Federale secondo cui . Atteso il principio di autonomia della giustizia sportiva, la Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare come . Per altro aspetto, la Federazione osserva come la disposizione contenuta nell’art 19, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIDAL, il termine di sette giorni entro cui le parti devono ricevere la convocazione si riferisce alla sola prima udienza: > per la prima udienza. Tale norma non si applica ai rinvii successivi. Tanto e vero che l’art. 19.5 del Regolamento di Giustizia prevede la possibilita (invero residuale) di rinvio ad altra udienza senza prevedere alcun termine a comparire>. Con riferimento alla mancata apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.c., la FIDAL osserva come detta eccezione . Le doglianza mosse dalle istanti con riferimento all’errore posto in essere dalla Commissione di Appello Federale nell’aver ritenuto non tempestiva la comunicazione delle stesse Associazioni a partecipare all’udienza del 6 novembre 2012, e infondata perche le stesse hanno omesso . Ripercorrendo le date che hanno preceduto il procedimento disciplinare, la Federazione osserva come . 2.2. La difesa della Federazione, con riferimento all’eccezione di nullita della decisione della Commissione Giudicante Nazionale per mancanza di imparzialita dell’avv. Rosa, osserva come sia il Presidente che la stessa Commissione non abbiano giustamente ravvisato l’esistenza di ipotesi tali da doversi astenere dal giudicare. Inoltre, le istanti non hanno proposto alcuna istanza di ricusazione all’organo giudicate di grado superiore rispetto al destinatario dell’istanza stessa; conseguentemente . Inoltre, priva di pregio e l’argomentazione offerta da controparte secondo cui la Commissione Giudicante Nazionale non avrebbe dovuto decidere nel merito perche in via cautelare aveva gia esaminato i fatti posti alla base del procedimento disciplinare. Sul punto, osserva la Federazione, . Con riferimento, poi, all’eccezione delle A.S.D. di aver la Commissione di Appello Federale contestato alle stesse la recidiva delle condotte poste in essere, la difesa dell’intima osserva come ; al contrario, v’e stato solo un . Sotto un diverso profilo, la Federazione contesta quanto ex adverso argomentato circa l’errore in cui sia incorsa la Commissione di Appello Federale nel . Infatti, con riferimento alla tesi secondo cui non sia necessaria la certificazione apocrifa prodotta ai fini del tesseramento, la Federazione, dopo aver fatto riferimento alla normativa federale operante in materia, osserva coma al caso di specie non possa applicarsi la teoria del c.d. “falso innocuo”. Inoltre, alcun pregio puo avere la circostanza che l’autore materiale della trasmissione del fax contenente la falsa certificazione sia un soggetto estraneo agli affiliati. Sul punto, la Federazione osserva come . Le A.S.D. sono state beneficiarie della condotta fraudolenta posta in essere: . Conseguentemente, . 2.3.Con riferimento alle doglianze mosse dalle istanti circa la severita delle sanzioni inflitte, la Federazione osserva come tra la stessa e il singolo affiliato esista un vincolo fiduciario quale presupposto dell’affiliazione. Le condotte poste in essere, quindi, rappresentano . Con riferimento alla condotta ascritta all’A.S.D. Sport Club Catania, la sua reiterata condotta fraudolenta . Quanto poi alla condotta dell’A.S.D. Polisportiva Libertas Catania, la massima sanzione pecuniaria inflitta trova ragione nella . E la sanzione comminata ai danni della Sig.ra Guerrera trova il suo fondamento nell’art. 6 del Regolamento Organico FIDAL; e sulla scorta di quanto . Infine, e errata l’argomentazione di controparte nel momento in cui eccepisce l’illegittimita della sanzione dell’esclusione dall’affiliazione alla FIDAL dell’A.S.D. Sport Club Catania. >>. 3. Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso dell’udienza del 24 marzo 2014, le parti hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle repliche, nel corso delle quali entrambe le difese hanno illustrato nuovamente le diverse ragioni, riportandosi a quanto dedotto ed argomento nei rispetti scritti difensivi. Inoltre, sono stati acquisiti agli atti le informazioni da parte della FIDAL aventi ad oggetto la disciplina e il procedimento di tesseramento degli atleti, nonche la Relazione d’Indagine Grafica depositata agli atti del procedimento arbitrale n. 1364 dell’ 11 luglio 2013 4. Preliminarmente, il Collegio prende atto della rinuncia all’istanza di arbitrato, presentata in proprio dalla Sig.ra Anna Guerrera, e, contrariamente a quanto osservato dalla Federazione, dichiara la stessa Sig.ra Anna Guerrera estranea al presente giudizio. Infatti, atteso il procedimento arbitrale n. 1246/2013, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha gia avuto modo di esprimersi sull’istanza presentata in proprio dalla stessa SIg.ra Anna Guerrera con riferimento alla medesima sanzione inflitta. Pertanto, il Collegio e chiamato oggi a valutare la domanda di arbitrato presentata nell’interesse dell’A.S.D. Polisportiva Libertas Catania e dell’A.S.D. Sport Club Catania. Sul punto, il Collegio osserva come l’istanza di arbitrato sia stata presentata per eccepire plurimi vizi procedurali verificatesi nel corso del precedente procedimento endofederale. Detti vizi sono stati oggetto di un’attenta analisi da parte della Commissione di Appello Federale che, con argomenti che anche il Collegio oggi condivide, ne ha respinto la loro ammissibilita e fondatezza. Tra l’altro, attesa la natura devolutiva del giudizio dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, anche ove tali censure fossero in tutto o in parte fondate, il Collegio sarebbe, comunque, chiamato a valutare il merito della controversia. 4.1. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue. Le Associazioni hanno dedotto l’assenza di responsabilita in capo alle stesse dal momenti che all’epoca dell’invio dei falsi certificati la normativa vigente non porrebbe come requisito la certificazione di residenza. E non puo esservi alcun addebito di responsabilita oggettiva atteso che le figure apicali delle Associazioni non possono essere a conoscenza di cio che accade nello specifico per il tesseramento degli atleti e, soprattutto, non possono essere sanzionate per fatti posti in essere da soggetti estranei alle Associazioni stesse. L’argomentazione . pur pregevolmente esposta con eleganti richiami alla normativa sovranazionale - non puo essere condivisa. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti tanto la Commissione Giudicante Nazionale quanto la Commissione di Appello Federale siano legittime. Sulla scorta anche di quanto e stato stabilito nel procedimento arbitrale n. 1246/2013, e in linea di continuita con la giurisprudenza ormai formatasi del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il Collegio condivide quanto gia precedentemente statuito dalla Commissione di Appello Federale nel momento in cui si sottolinea che le societa e i dirigenti, soprattutto quelli che assumo ruoli e cariche apicali, hanno l’obbligo di sorvegliare l’andamento dell’attivita sportiva e amministrativa e porre in essere tutti quei rimedi necessari, o anche solo opportuni, per contrastare quelle condotte che si concretizzano in atti e attivita contrarie ai principi e alle norme che regolano l’attivita federale e, piu in generale, contrarie ai valori principali dello Sport. Tanto nel corso del procedimento arbitrale, quanto nei precedenti giudizi endofederali, le Associazioni non hanno svolto alcuna difesa nel merito, se non quella relativa al valore del certificato di residenza, sviluppando ed argomentando il tema del falso innocuo. Tuttavia, in linea con il procedimento arbitrale n. 1246/2013, anche qualora si volesse considerare i certificati di residenza per cui oggi e causa un’ipotesi di falso innocuo, resterebbe, comunque, il grave disvalore della condotta della Associazioni istanti e la loro responsabilita disciplinare. Pertanto, il Collegio ritiene che le motivazioni poste alla base della decisione emessa dalla Commissione di Appello Federale siano sostanzialmente corrette, tenuto conto delle risultanze procedimentali indicate ed esaminate, valutate sia sul piano fattuale che su quello logico-giuridico. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, cosi provvede: 1. rigetta la domanda di arbitrato; 2. compensa le spese di lite; 3. pone, fermo restando il vincolo di solidarieta, a carico delle parti istanti, in solido tra loro, il 50% degli onorari del Collegio arbitrale ed il restante 50% a carico della parte intimata; liquida gli onorari del Collegio arbitrale in complessivi . 5.000,00 oltre accessori di legge; 4. pone, fermo il vincolo di solidarieta, a carico delle parti istanti, in solido tra loro, il 50% dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport ed il restante 50% a carico della parte intimata; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato, all’unanimita, in data 30 luglio 2014 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Angelo Piazza F.to Bartolomeo Manna
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