CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza Collegio Arbitrale del 22 luglio 2014 promosso da: Dott. Sebastiano Leonardi / Federazione Italiana di Atletica Leggera

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza Collegio Arbitrale del 22 luglio 2014 promosso da: Dott. Sebastiano Leonardi / Federazione Italiana di Atletica Leggera IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente) Dott. Giancarlo Armati (Arbitro) Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1366 del 11.07.2013 - 734) promosso da: Dott. Sebastiano Leonardi, con l’Avv. Carmela Militello parte istante contro Federazione Italiana di Atletica Leggera, con l’Avv. Fabio Pennisi parte intimata ha emanato la seguente ORDINANZA VISTO il procedimento arbitrale in premessa; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0946 del 15 luglio 2014, con la quale l’Avv. Carmela Militello comunica la volontà Dott. Sebastiano Leonardi di rinunciare agli atti del giudizio, stante il raggiungimento di una soluzione transattiva; VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0948 del 15 luglio 2014, con la quale l’Avv. Fabio Pennisi conferma l’accettazione della rinuncia da parte della Federazione di Atletica Leggera, nonché l’avvenuta conclusione di un accordo transattivo tra le parti; IL COLLEGIO ARBITRALE 1. Prende atto dei contenuti delle comunicazioni prot. n. 0946 del 15 luglio 2014 e prot. n. 0948 del 15 luglio 2014. 2. Dichiara, conseguentemente, cessata la materia del contendere dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 3. Condanna entrambe le parti, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge. 4. Condanna entrambe le parti, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del CTU, Dott. Giovanni Quattrocchi, liquidati in € 800, oltre le spese sostenute e accessori se dovuti. 5. Pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 6. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica. Roma, 22 luglio 2014 F.to Maurizio Benincasa F.to Giancarlo Armati F.to Bartolomeo Manna
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