F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 3 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 17 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/LATINA CALCIO A 5 DEL 1.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 4.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 3 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 17 Luglio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/LATINA CALCIO A 5 DEL 1.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 4.3.2014)
Con ricorso del 19.3.2014 la U.S.D. Fabrizio Calcio 95 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff n. 574 del 4.3.2014 con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda nella misura di € 1.000,00 in relazione al comportamento tenuto da alcuni tifosi nel corso del secondo tempo della gara con il “Latina Calcio a 5” disputata il 22.3.2014. Più in particolare la sanzione era stata inflitta in ragione di una serie di atti violenti che avevano colpito sia l’Arbitro che il portiere della squadra avversaria. A sostegno del reclamo la U.S.D. Fabrizio deduceva asserite incongruenze ed esagerazioni tra il referto della terna arbitrale ed il rapporto del commissario di campo, nonché un clima di gara reso in qualche modo ricco di tensione e seguito da decisioni arbitrali ritenute discutibili. Sulla scorta di queste considerazioni chiedeva che la decisione fosse annullata. Il reclamo è da ritenere infondato considerato, per un verso, il tenore complessivo delle argomentazioni difensive poste a suo sostegno e, per altro verso, le puntuali risultanze emergenti dal referto arbitrale. Quanto al primo aspetto è da rilevare che si tratta di affermazioni del tutto generiche che non solo finiscono per confermare la gravità delle circostanze che hanno determinato la sanzione, ma neppure sono in grado di dimostrare la asserita contraddittorietà tra referto del commissario di gara e referto arbitrale. Quanto al secondo aspetto il referto arbitrale risulta, sul punto, molto chiaro e, considerata la sua natura di fonte probatoria privilegiata, dimostra la prima correttezza dell’operato del Giudice Sportivo. Tuttavia la Corte ritiene che ragioni di equità possano giustificare una mitigazione della sanzione che, pertanto, viene ridotta a € 600,00 Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Fabrizio Calcio A5 di Corigliano Calabro (Cosenza) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 600,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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