F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 23 Luglio 2014 (394) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO PENOCCHIO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa – (nota n. 7574/1048 pf13-14 SP/blp del 18.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 23 Luglio 2014
(394) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO PENOCCHIO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 7574/1048 pf13-14 SP/blp del 18.6.2014).
Il deferimento Con atto del 18 giugno 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Diego Penocchio, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesseratiper le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Calcio Padova Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Diego Penocchio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Diego Penocchio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Diego Penocchio, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società Calcio Padova Spa. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita, con la conseguente irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC. Per la Calcio Padova Spa é comparso l’Avv. Cesare Di Cintio, il quale ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l’irrogazione di una sanzione minima nei confronti della propria assistita. Motivi della decisione Esaminata la documentazione in atti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. La Società Calcio Padova Spa difatti non ha documentato alla scadenza del termine del 16 aprile 2014 il pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2014, così come espressamente prescritto dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle NOIF La stessa Società deferita, alla scadenza del termine del 16 maggio 2014, non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2014, così come prescritto dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle NOIF, oltre che dalla Delibera FIGC n. 485/CF del 10 aprile 2014 recante proroga del termine dal 16 aprile 2014 al 16 maggio 2014. Sul punto assume valore probatorio assoluto il “Memorandum riepilogativo” redatto dalla Deloitte & Touche, esaminato dalla Co.Vi.So.C nella riunione del 29 maggio 2014, con il quale si è acclarata senza ombra di dubbio la circostanza per cui la Società Calcio Padova Spa deve essere ritenuta responsabile di quanto alla stessa addebitato con il presente deferimento. Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) nei confronti del Sig. Diego Penocchio. Infligge alla Società Calcio Padova la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.
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