F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) – (nota n. 6875/17 pf13-14 AM/ma del 21.5.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014
(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) - (nota n. 6875/17 pf13-14 AM/ma del 21.5.2014).
Con atto in data 3/4/14 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione - il Sig. Michele Balzamo, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società “ SS Manfredonia Calcio Srl” dal 25 giugno 2009 alla data del fallimento del 12 marzo 2013 e già componente del Consiglio di amministrazione dal 26 febbraio 2005 e amministratore delegato dall'11 luglio 2008, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.l.G.C., per aver causato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha determinato la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento. Alla riunione del 15.5.2014 la vertenza veniva rinviata per mancata notifica e successivamente, alla riunione del 3.7.2014, veniva rinviata d’ufficio. Alla successiva riunione del 24.7.2014 la Procura federale chiedeva irrogarsi la sanzione dell’inibizione di anni 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). La Commissione disciplinare, letti gli atti di causa, rileva preliminarmente che l’incolpato risulta aver avuto la qualità di legale rappresentante della fallita dal giugno 2009 sino alla data del fallimento; pertanto il deferito, nel periodo in questione, ben poteva assumere
obbligazioni in nome e per conto della Società, amministrarla e rappresentarla. Si tratta ora di vedere se i comportamenti e le omissioni poste in essere dal deferito nell’ambito dei suoi poteri-doveri di amministrazione societaria configurino atti illeciti, sanzionabili disciplinarmente. Ritiene la scrivente Commissione che la documentazione prodotta dalla Procura federale, con particolare riferimento alla sua relazione ed alle ispezioni Covisoc, sia idonea a comprovare l’illegittimità dei comportamenti posti in essere dall’incolpato. Risulta, infatti, dall'ispezione effettuata dalla Covisoc in data 12 novembre 2008, che la Società aveva debiti per stipendi ed oneri previdenziali per € 194.730,00 e per premi Inail pari a € 45.469,52; verso l’Erario i debiti ammontavano a € 452.509,08 (di cui 302.455,69 per IVA e 150.053,39 per IRAP); al 30 giugno 2008 il parametro P/A era negativo e il rapporto R/I pari a 1,395 con un’eccedenza di indebitamento di € 573.087,00; il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2008 presentava una perdita di € 622.967 a fronte di un patrimonio netto di € 661.048. Inoltre, dalla verifica Co.Vi.So.C. del 26 marzo 2009, risulta che la Società viveva un profondo squilibrio economico determinato da ricavi del tutto insufficienti per la copertura dei costi correnti, determinando la necessità di interventi sul capitale da parte della proprietà. La Covisoc, sempre nella citata verifica, rilevava la mancanza di versamenti a qualsiasi titolo da parte della compagine societaria e ciò nonostante vi fossero debiti per stipendi ed oneri previdenziali per € 235.889,00 e per premi Inail pari a € 60.249,78; verso l’Erario i debiti ammontano a € 519.052,86 (di cui €325.613,24 per Iva, €150.052,39 per Irap ed € 43.387,27 per Irpef retribuzioni); la Società al 28 febbraio 2009 aveva una perdita in corso di € 753.558,89 a fronte di un patrimonio netto di € 89.533,27. Inoltre, dalla verifica Co.Vi.So.C. del 29 settembre 2009, risulta che gli ultimi stipendi pagati ai tesserati riguardano il mese di giugno 2009; che, rispetto alla precedente verifica, risultava essere stata versata l’IRAP relativa all’anno 2007 pari a € 93.052 e l’IVA dell’anno 2007 per € 220.324; la compagine sociale aveva provveduto ad effettuare versamenti in conto finanziamento e in conto futuro aumento del capitale sociale per € 511.000; la Società, alla data dell’ispezione, aveva debiti per stipendi ed oneri previdenziali per circa € 206.000 e per premi Inail € 60.304, mentre verso l’Erario la debitoria ammontava a € 265.610 (di cui €160.610 per Iva, 57.000 per Irap ed € 48.000 per Irpef retribuzioni); la situazione contabile al 30 giugno 2009 evidenziava una perdita in corso di € 921.563,85, verosimilmente in aumento di circa € 90.000, stante la mancata imputazione a conto economico dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori che alla data del 30/06/2009 sono risultati svincolati o ceduti, a fronte di un patrimonio netto di € 609.531,90; il deficit maturato, per qualche verso strutturale in dimensioni aziendali così ridotte, era in parte determinato da una scarsa presenza di voci economiche di supporto quali i ricavi per sponsorizzazioni, risultando del tutto assenti elementi straordinari connessi alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive. Ed ancora, in base all'ispezione Co.Vi.So.C. del 25 gennaio 2010 la Società risultava versare in notevole ritardo con l’aggiornamento della contabilità, circostanza che ha reso difficile la ricostruzione dei saldi dei conti oggetto di ispezione; nell’accertare il pagamento degli stipendi dei tesserati a tutto il 30 settembre 2009, è stato calcolato un debito nei confronti dei calciatori pari a € 238.144,00, verso l’Enpals per € 78.202,34, per le retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e verso l’Inail per € 64.178,49; verso l’Erario la debitoria ammontava a € 274.728,14 (di cui € 158.553,75 per Iva, € 74.139,39 per Irap ed € 42.035 per Irpef retribuzioni); il bilancio al 30 giugno 2009, approvato il 20 ottobre 2009, evidenziava una perdita di € 969.021,36; l’operazione di copertura delle perdite al 30 giugno 2009, deliberata dall’assemblea straordinaria del 22 ottobre 2009 e sottoposta a condizione risolutiva, previo assorbimento delle riserve esistenti, l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione fino a € 800.000, non era ancora formalizzata in quanto i versamenti effettuati, pari a € 272.300,00, erano
inferiori al minimo di 369.489,34 occorrente per la copertura delle perdite residue (369.489,34) e del minimo del capitale sociale per le Srl (€10.000,00).; la situazione contabile al 31 dicembre 2009 (non aggiornata) evidenziava una perdita in corso di € 260.973,73 ed il parametro PA al 30 giugno 2009 risultava negativo. Ed ancora, dalla verifica Co.Vi.So.C. del 21 maggio 2010 risulta che in data 2 marzo 2010 era stato effettuato un ulteriore versamento di € 100.000,00 a copertura delle perdite al 30 giugno 2009 e ricostituzione del capitale sociale (€ 12.810,66); soci risultavano essere, dalle evidenze contabili, la Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.IT. (81%) e il Sig. Michele Balzamo (19%); la struttura amministrativa era sostanzialmente inesistente in quanto affidata ad una responsabile in ferie per maternità per cui non era stato possibile visionare i libri sociali e la contabilità relativa alle retribuzioni dei tesserati; la situazione contabile al 31 marzo 2010 (provvisoria) evidenziava una perdita in corso di € 1.042.993,34, con la conseguenza che l’amministratore della Società, ai sensi dell’art. 2482 ter cc, avrebbe dovuto convocare l’Assemblea, (peraltro mai convocata), al fine di ricostituire almeno il capitale sociale minimo; il parametro P/A alla data del 31 dicembre 2009 evidenziava una carenza patrimoniale pari a € 929.161,00 ed il rapporto R/I al 31 dicembre 2009 una eccedenza di debito pari a € 929.161,00; non era stato possibile verificare la data di pagamento dell’ultimo stipendio ai tesserati che rimaneva quello del 30 settembre 2009; il tutto, oltre all’esistenza di debiti nei confronti dei calciatori pari a € 492.402,10, verso l’Enpals per € 183.812,46 e Irpef ritenute per € 100.640,24 per le retribuzioni dei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010; risultavano altresì esposizioni verso l’Inail per € 71.200,08 e verso l’Inps per € 19.740,14; verso l’Erario la debitoria per Irap e Iva ammontava a € 307.647,97 (di cui € 204.900,00 rateizzato con condizione di presentazione di idonea fidejussione entro il 27 maggio 2010 e € 102.747,97 per Iva relativa alle annualità di imposta 2009-2010). Circa la situazione economica e patrimoniale, alla luce della documentazione versata in atti, è risultato: che la SS Manfredonia Calcio Srl aveva chiuso l’esercizio al 30 giugno 2009 con una perdita di €969.022,00, per effetto di uno squilibrio tra costi e ricavi per € 999.036,00 e per partite straordinarie positive pari a €30.014,00; alla data di chiusura del bilancio il patrimonio netto risultava negativo per € 359.489,00 a fronte di un patrimonio netto iniziale di € 658.199,00 incrementato per €564.203 e decrementato per €612.870,00 (copertura perdita al 30.06.2008) ed € 969.021,00 (perdita al 30.06.2009); che la Società vantava crediti per € 338.927,00 ed era esposta per debiti pari ad € 1.130.855,00; che essa aveva chiuso l’esercizio al 30 giugno 2010 con una perdita di €1.037.541,00 derivante da uno squilibrio tra costi e ricavi per € 919.786,00 e per partite straordinarie negative pari a € 117.755,00; il patrimonio netto risultava negativo per € 1.024.730,00 a fronte di un patrimonio netto iniziale negativo di €359.489,00 incrementato per €372.300,00 e decrementato per 1.037.541,00 (perdita al 30/06/2010); la Società vantava crediti per €158.650 ed era esposta per debiti pari a €1.518.654; Dall’esame dei bilanci è poi emerso che la redditività della Società è stata negativa, e che il biennio 2009-2010 ha fatto registrare il consolidamento della posizione debitoria, rilevata sia dal Collegio Sindacale che dagli ispettori Co.Vi.So.C, cui non è seguito il corrispondente apporto finanziario dei soci, stante la ridotta mole di ricavi e proventi da sponsorizzazioni, diritti dei calciatori e incassi da gare. La SS Manfredonia Calcio Srl era, quindi, già in stato di decozione, per effetto di uno squilibrio strutturale tra ricavi e costi operativi, nonché per le conseguenze dell’effetto di ulteriore riduzione dei ricavi derivante dalla mancata ammissione al campionato di Lega Pro, per inadempienze; tale situazione avrebbe comportato la necessità del conferimento di nuova finanza, che non si è però verificata neppure in occasione dell'assemblea straordinaria del 15/16 novembre 2010, andata deserta, che ha determinato il conseguente scioglimento della Società, ai sensi dell’art. 2484, n.4 del Codice Civile. E proprio da quanto sopra si evince una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione chiaramente deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente - (ma non realizzato) - apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica. Si osservi, inoltre, che agli atti risultano altresì alcune precedenti sanzioni disciplinari irrogate al deferito ed alla Società per pregresse violazioni principalmente agli obblighi economici previsti dalle vigenti norme federali.
Tali circostanze, oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Ciò rilevato, osserva la Commissione che l'art. 21, commi 2, e 3 delle NOIF prevede che: “Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.” Peraltro, come affermato dalla Corte federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e che la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. E’ del resto palese l’intento del legislatore federale di punire la colposa gestione e amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come nella specie. Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, contribuendo, con i propri comportamenti, (tra cui anche il notevole ritardo nell'aggiornamento della contabilità societaria, rendendo ardua l'attività ricostruttiva della stessa; ed ancora ha omesso di adempiere con regolarità ai pagamenti inerenti i debiti erariali e previdenziali, causando altresì per reiterata e perdurante inadempienza contrattuale nei confronti dei propri tesserati il rifiuto da parte di questi di prendere parte alla gara del 9 maggio 2010), alla cattiva gestione della stessa, (e ciò indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento), causando prima la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza nella stagione 2011/12, caratterizzata da una totale inattività sportiva della Società e poi il fallimento; il tutto, senza rispettare i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, operando in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il fondamentale apporto finanziario dei soci, venuto meno il quale il sodalizio è fallito. Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.l.G.C. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere al Sig. Michele Balzamo l’inibizione per anni 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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