F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (già Presidente della Società San Marino Calcio Srl nella SS 2010/11), MIRCO TOCCACELI (già dirigente della Società San Marino Calcio Srl), Società SAN MARINO CALCIO Srl – (nota n. 7268/149 pf11-12 AM/ma del 6.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (già Presidente della Società San Marino Calcio Srl nella SS 2010/11), MIRCO TOCCACELI (già dirigente della Società San Marino Calcio Srl), Società SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 7268/149 pf11-12 AM/ma del 6.6.2014). Con atto in data 6/6/14 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione il Sig. De Biagi Germano quale Presidente della Srl San Marino Calcio nella stagione 2010-2011; il Sig. Mirco Toccaceli, già dirigente della Srl San Marino Calcio e la Società San Marino Calcio Srl, per rispondere: i Sigg.ri De Biagi e Toccaceli per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 comma 1 CGS, prospettato al Sig. Giovanni Squarcialupi il tesseramento del figlio Cesare come calciatore della Soc. San Marino, condizionandone però, il perfezionamento al versamento di una cospicua somma di denaro (effettivamente corrisposta) a favore della loro Società, con la promessa non mantenuta di impiegarlo, così procurando a quest'ultima un indebito vantaggio economico. La Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed ai suoi dirigenti ex art.4, commi 1 e 2 del GGS. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione la Società San Marino Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società San Marino Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società San Marino Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla riunione del 24.7.2014, Procura federale chiedeva irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto) per ognuno dei dirigenti deferiti. La Commissione disciplinare, letti gli atti di causa, con particolare riferimento alle audizioni innanzi alla Procura federale, rileva che non risulta provato che i dirigenti della San Marino Calcio avrebbero prospettato al Sig. Giovanni Squarcialupi il tesseramento del figlio Cesare, condizionandone il perfezionamento al versamento di una somma di denaro con la promessa di un successivo utilizzo del calciatore, peraltro non realizzatosi e con conseguente vantaggio economico per la Società. Sul punto, infatti, lo stesso Sig. Giovanni Squarcialupi ha testualmente dichiarato: “Il mio intendimento era solo quello della crescita professionale dell'atleta, assolutamente non finalizzata ad avere un posto sicuro in squadra, mentre da parte della Società era stato manifestato l'interesse ad avere nell'organico della prima squadra anche un terzo portiere che avesse anche I'opportunità di giocare nelle squadre giovanili della medesima. Nella circostanza, per favorire il decollo dell'operazione, aderii alla richiesta di contribuire alle spese personali di vitto e alloggio, per un importo complessivo non superiore a circa 12.000 euro comprendenti i contributi inerenti la busta paga. Ho pagato con assegni il cui importo preciso non sono più in grado di quantificare, perché non dispongo delle relative matrici". Peraltro la deposizione del Sig. Toccaceli che si è limitato ad evidenziare che nella specie non si sarebbe trattato di richiesta da parte della Società, ma di “proposta del padre di accollarsi le spese di mantenimento, evitando così che la Società dovesse sostenere delle spese a scatola chiusa” e quella del Sig. Gabriele Lucchi, non hanno minimamente evidenziato che nella specie i dirigenti della Società abbiano chiesto somme al Sig. Squarcialupi, condizionando il tesseramento del figlio al pagamento di somme con promesse di successivo utilizzo del calciatore, poi non verificatosi. Del resto, nelle conclusioni della Relazione del Dr. Postiglione, Sostituto Procuratore federale incaricato delle indagini, si legge: “la risoluta determinazione del Sig. Giovanni Squarcialupi che, per assecondare le aspirazioni del figlio e sollevarlo dal limbo Dilettantistico si è attivato alla ricerca di una sistemazione presso una Società di serie superiore non esitando a mettere mano al portafogli. Che si sia trattato di 10/12.000 euro come asserisce, senza peraltro documentare tali uscite, e non dei 20.000 euro di fonte giornalistica o che si tratti di una cifra non meglio precisata a titolo di contributo spese, come da concordanti dichiarazioni del Direttore marketing del San Marino e del già citato Sig. Squarcialupi, è assodato che una dazione si è materializzata e che il denaro relativo è confluito nelle casse del San Marino Calcio, dal momento che I'accordo di reciproca collaborazione (così si è espresso lo Squarcialupi) si è concretizzato presso la sede sociale. La sua segnalazione al giornalista della “Tribuna sammarinese” più che una denuncia per la cifra sborsata sembra essere una rivalsa tardiva ed occasionale per aver visto tramontare le aspettative sue e del figlio: tardiva perché se si fosse sentito vittima di un raggiro non avrebbe atteso alcuni mesi per denunciare i torti, veri o presunti…occasionale perché intervenuta solo a seguito di notizia apparsa sul sito internet di San Marino…” Risulta invece provata e comunque non contestata la circostanza che il padre ha versato somme alla Società per il mantenimento del figlio, (cfr deposizione del padre del giocatore e del Toccaceli) e nota del De Biagi in atti, ma tale circostanza non è di per sé sufficiente a far ritenere comprovata la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione contestata. Si deve quindi ritenere la carenza di prove idonee a far ritenere comprovata la fattispecie come rappresentata dalla Procura federale. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) a carico della Società San Marino Calcio Srl. Delibera di prosciogliere i Sig.ri Germano De Biagi e Mirco Toccaceli dalle incolpazioni loro ascritte.
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