F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONZIO D’AMICIS (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Ars Et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE – (nota n. 7914/1055 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014
(463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONZIO D’AMICIS (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Ars Et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE - (nota n. 7914/1055 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).
La Commissione Accordi Economici, con decisione assunta il 3 aprile 2014 e pubblicata sul CU n. 174/1, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Simone Cristofaro, condannava la Società di appartenenza di detto calciatore ADC Ars et Labor Grottaglie al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.250,00, con obbligo a carico della stessa Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento e di inviare copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dal medesimo, il tutto entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione, giusto il disposto dell’art. 94 ter comma 11 NOIF. La segreteria del Dipartimento Interregionale, con nota del 3 giugno 2014, denunciava alla Procura federale il fatto che la Società ADC Ars et Labor Grottaglie, militante nella stagione 2013-2014 nel Campionato Serie D, a cui la decisione della CAE era stata ritualmente comunicata, non aveva adempiuto all’obbligo, sicché la Procura federale in data 30 giugno 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Leonzio D’Amicis, quale Presidente della Società ADC Ars et Labor Grottaglie e la stessa Società per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 94 ter comma 11 NOIF, 8 comma 9 CGS (“per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.250,00 in favore del calciatore Cristofaro Simone, sulla base di quanto disposto dalla
CAE della FIGC-LND con provvedimento del 23.4.2014, prot. 119/CAE 2013-2014, comunicato in data 6/5/2014 a mezzo raccomandata ricevuta in data 22.5.2014”) e la seconda ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta stanti le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale. I deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione una dichiarazione afferente l’avvenuto pagamento del credito del calciatore, risalente al 10 luglio 2014, in una alla quietanza liberatoria a firma dello stesso calciatore; la Procura federale, comparsa alla riunione odierna, ha contestato siffatta documentazione perché tardiva ed ha chiesto accogliersi il deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Leonzio D’Amicis l’inibizione di mesi 6 (sei), a carico della Società ADC Ars et Labor Grottaglie la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015 e l’ammenda di € 2.500,00. La Commissione osserva quanto segue. L’eccezione sollevata dalla Procura federale in merito alla tardività dello scritto della parte deferita e della documentazione da essa prodotta, fatta pervenire a questa Commissione il 23 luglio 2014 e quindi in violazione dell’art. 30 comma 8 CGS, è fondata, con conseguente stralcio dagli atti del procedimento dello scritto e dei relativi documenti. Nel merito, le ragioni del deferimento risultano documentalmente accertate, sicché devono essere accolte. Vanno altresì applicate le sanzioni richieste, atteso che le stesse sono conformi al minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 8 CGS, fatta eccezione per l’ammenda, che non risulta prevista nella norma suddetta. P.Q.M. accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Leonzio D’Amicis, all’epoca del fatto Presidente della ADC Ars et Labor Grottaglie l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ADC Ars et Labor Grottaglie la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.
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