F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (385) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. ROBERTO MORETTI (Dirigente della Società ASD Pro Gorizia) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 – (Delibera CDT c/o C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – CU n. 137 del 6.6.2014 – (nota n. 4002/1272013/2014 GR/mg del 3.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014
(385) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. ROBERTO MORETTI (Dirigente della Società ASD Pro Gorizia) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 – (Delibera CDT c/o C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – CU n. 137 del 6.6.2014 - (nota n. 4002/1272013/2014 GR/mg del 3.2.2014).
La C.D.N., letto l’atto di appello presentato dal Sig. Roberto Moretti; ascoltati, nella riunione del 30 luglio 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia di cui al C.U. n. 137 del 6 giugno 2014, nonché il legale dell’appellante, che ha concluso per l’accoglimento, osserva quanto segue. Il Sig. Moretti ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre). Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che il reclamante avrebbe provveduto ad utilizzare le prestazioni tecniche di due allenatori di base in occasione di gare dei campionati rispettivamente Allievi Regionali (nel periodo 22 settembre – 27 ottobre 2013) e Giovanissimi Regionali (nel periodo 15 settembre – 3 novembre 2013) malgrado non fosse stato perfezionato il loro vincolo di tesseramento con la ASD Pro
Gorizia. Il Sig. Moretti ha impugnato la suddetta decisione, rilevando: - l’errata qualificazione soggettiva del deferito;
- l’eccessiva onerosità della sanzione comminata. Il reclamo è infondato. E, difatti, è stato lo stesso Sig. Moretti a confermare, come risulta dalla documentazione agli atti, il ruolo dallo stesso avuto nella vicenda, dando ragione all’incolpazione avanzata nei suoi confronti, stante che ha dato atto, nella vicenda, di aver agito quale dirigente della ASD Pro Gorizia, addirittura in qualità di “Direttore Sportivo” e di responsabile del settore giovanile della Società, dichiarando espressamente di aver contattato entrambi gli allenatori e di aver addirittura deciso, per uno dei due, di accettare la proposta avanzata per il suo impiego. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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