F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 – (nota n. 7511/927 pf13-14 AM/ma del 16.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014
(386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 - (nota n. 7511/927 pf13-14 AM/ma del 16.6.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 16 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: - il Signor Salvatore Manna, Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 9 e 15 del CGS, e all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi economici, prot. 193/CAE del 17.2.2014, notificata il 21.2.2014, non provvedendo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione, alla corresponsione della somma di € 2.875,00 in favore del calciatore Giovanni Langella; la Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 (matricola 61766), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Manna 8 (otto) mesi di inibizione; nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, ammenda di € 3.000,00 e la penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Sono altresì comparsi i legali dei deferiti i quali hanno richiesto la riunione del presente procedimento unitamente ad altro deferimento mosso a carico dei loro assistiti con provvedimento del Procuratore federale del 23 Giugno 2014, nonché il proscioglimento da ogni addebito sollevato ai loro assistiti o l’irrogazione della sanzione ritenuta equa secondo giustizia. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Preliminarmente si osserva che non può essere disposta la riunione dei due procedimenti in quanto non vi sono i presupposti poiché vertenti su fatti diversi. Nel merito, risulta che, con comunicazione prot. 193/CAE del 17.2.2014, la Commissione Accordi economici condannava la Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 a pagare in favore del calciatore Giovanni Langella la somma di € 2.875,00. Detta decisione veniva regolarmente notificata alla Società USD Cavese 1919 mediante inoltro di lettera raccomandata a/r, ricevuta dalla medesima Società in data 21.2.2014. A tutt’oggi non risulta che la Società USD Cavese 1919 abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al calciatore Giovanni Langella entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica e di ciò non è mai stata fornita prova alcuna da parte dei deferiti. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Salvatore Manna, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Salvatore Manna, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Manna l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014- 2015.
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