F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (396) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ADC VITERBESE CASTRENSE (Ecc.) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 IRROGATA AL PRESIDENTE VINCENZO CAMILLI E DELL’AMMENDA DI € 400,00 IRROGATA ALLA STESSA SOCIETÁ – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 – (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (396) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ADC VITERBESE CASTRENSE (Ecc.) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 IRROGATA AL PRESIDENTE VINCENZO CAMILLI E DELL’AMMENDA DI € 400,00 IRROGATA ALLA STESSA SOCIETÁ – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014). La C.D.N., letto l’atto di appello presentato dalla ACD Viterbese Castrense (d’ora in avanti, anche detta la “Viterbese” ovvero la “Società”); ascoltato, nella riunione del 30 luglio 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Lazio di cui al C.U. n. 259 del 6 giugno 2014; osserva quanto segue. La Viterbese ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del Lazio ha inflitto al proprio Presidente, Sig. Vincenzo Camilli, l’inibizione per mesi 2 (due) e alla Società l’ammenda di € 400.00 (€ quattrocento/00). Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza la Società ha disputato due gare amichevoli, con la Corneto Tarquinia, in data 8 settembre 2013, e con la Grosseto Berretti, in data 10 agosto 2013, per le quali non risultava rilasciata alcuna autorizzazione da parte degli Organi federali competenti. La Società ha impugnato la suddetta decisione, rilevando: - la nullità degli atti di deferimento per violazione delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 5, CGS; - la circostanza che le gare in questione sarebbero state di mero “allenamento” e non amichevoli. Il reclamo è infondato. E, difatti, non merita accoglimento l’eccezione di nullità, in quanto ciò che rileva è l’esatta individuazione dei fatti in contestazione, che risulta essere stata correttamente effettuata nell’atto di deferimento iniziale, al di là dell’asserita non corretta indicazione della normativa regolamentare. Nel merito, l’organizzazione di incontri tra diverse Società calcistiche ricade nella previsione di cui all’art. 33, comma 3, del Regolamento della L.N.D., che richiede che debba avvenire sotto il controllo dei Comitati e delle Divisioni, controllo che, nel caso di specie, è mancato per fatto imputabile alla Società. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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