F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CISILIN (Consigliere regionale FIGC del Comitato Friuli Venezia Giulia) – (nota n. 7583/932 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014
(397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CISILIN (Consigliere regionale FIGC del Comitato Friuli Venezia Giulia) - (nota n. 7583/932 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) nei confronti di Cisilin Vincenzo; osserva quanta segue. Con atto del 18 giugno 2014 la Procura federale ha deferito Vincenzo Cisilin (così testualmente) "per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF poiché entrava nello spogliatoio dell’arbitro, senza essere autorizzato, e, benché fosse un dirigente federale tenuto alla rettitudine sportiva e morale così come statuito dall’art. 10 comma 2 delle NOIF, assumeva nei confronti del Direttore di gara un atteggiamento minaccioso nonostante il predetto avesse assolto, ex artt. 60 delle NOIF, correttamente alle propria funzione di verifica della praticabilità del terreno di giuoco il tutto in occasione della gara Pro Romans Medea - Ronchi Calcio del 02.03.2014.” Nel referto redatto dall’arbitro Francesco Savona il 2 marzo 2014, in occasione della gara “giovanissimi provinciale girone GA” fra la Pro Romans Medea e la Ronchi Calcio, terminata con il risultato di 0-11, si legge che (testualmente) “prima dell’inizio della partita un signore che ho identificato come Vincenzo Cisilin è entrato nel mio spogliatoio con un tono minaccioso dicendomi che non dovevo far iniziare la partita perché i giocatori si potevano far male. Questo è successo dopo che ho controllato il campo con i capitani delle due squadre ed ho deciso che il campo era in condizione per disputare la gara”. II deferimento è fondato e va accolto, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, punto 1.1., “I rapporti dell’arbitro … fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle prove”. In punto di fatto, comunque, occorre rettificare la contestazione, lì dove si assume che il deferito sarebbe entrato nello spogliatoio dell’arbitro senza essere autorizzato, considerato che questa circostanza non trova conferma nel referto arbitrale, Considerata la natura e la gravità della violazione accertata e valutati gli elementi di
riferimento, appare congrua ed equa la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Vincenzo Cisilin.
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