F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (401) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 – (nota n. 7668/931 pf13-14 AM/ma del 23.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (401) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 - (nota n. 7668/931 pf13-14 AM/ma del 23.6.2014). Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: - il Signor Salvatore Manna, Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 9 e 15 del CGS, e all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Vertenze economiche, pubblicata nel C.U. n. 16/D del 12.3.2014, notificata il 30.4.2014, non provvedendo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione, alla corresponsione della somma di € 4.500,00 in favore del calciatore Carlo Balzamo. - la Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 (matricola 61766), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Manna 8 (otto) mesi di inibizione; nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), oltre alla penalizzazione di 2 (due) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Sono altresì comparsi i legali dei deferiti i quali hanno richiesto la riunione del presente procedimento unitamente ad altro deferimento mosso a carico dei loro assistiti con provvedimento del Procuratore federale del 16 Giugno 2014, nonché il proscioglimento da ogni addebito sollevato ai loro assistiti o l’irrogazione della sanzione ritenuta equa secondo giustizia. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Preliminarmente si osserva che non può essere disposta la riunione dei due procedimenti in quanto non vi sono i presupposti perché vertenti su fatti diversi. Nel merito risulta che a seguito di reclamo proposto dal calciatore Carlo Balzamo innanzi alla Commissione Accordi economici, quest’ultima, con provvedimento del 18.12.2013, prot. 282/cae 12-13, condannava la Società USD Cavese 1919 al pagamento in favore del medesimo calciatore della somma di € 4.500,00. Tale provvedimento veniva appellato dalla Società USD Cavese 1919 innanzi alla Commissione vertenze economiche che, peraltro, respingeva l’appello con decisione dell’11.3.2014, pubblicata nel C.U. n. 16/D del 12.3.2014. Detta decisione veniva regolarmente notificata alla Società USD Cavese 1919 mediante inoltro di lettera raccomandata a/r, ricevuta dalla medesima Società in data 30.4.2014. A tutt’oggi non risulta è non è stata fornita alcuna prova in tal senso, che la Società USD Cavese 1919 abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al calciatore Carlo Balzamo in virtù della menzionata decisione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Salvatore Manna, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, ai sensi del’art. 4, comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Salvatore Manna, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Manna l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.
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