F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (438) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO SARDELLITTI (all’epoca dei fatti Segretario delegato della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 7803/755 pf12-13 AM/ma del 26.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014
(438) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO SARDELLITTI (all’epoca dei fatti Segretario delegato della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 7803/755 pf12-13 AM/ma del 26.6.2014).
Con provvedimento del 26.06.2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione il Sig. Bruno Sardellitti, all’epoca dei fatti segretario delegato dell’ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, nonché detta Società sportiva, in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare ascritta al medesimo Sig. Sardellitti, come meglio individuata e indicata nella parte motiva dell'atto di deferimento. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del 28.02.3013 trasmessa dalla segreteria del Collegio Arbitrale istituito presso la LND (Lega Nazionale Dilettanti), mediante cui veniva invocato un intervento da parte della Procura federale ai fini dell’accertamento di eventuali violazioni disciplinari commesse degli odierni deferiti. In sintesi, l’intervento dell’Organo federale inquirente avrebbe dovuto fare luce in ordine ad alcune attestazioni dell’ASD Ginnastica e Calcio Sora, in base alle quali detta Società sportiva, formulando proprie controdeduzioni a seguito di un reclamo interposto da un suo tesserato (l’allenatore, Sig. Michele Iannicola) dinanzi al Collegio Arbitrale istituito presso la LND, aveva lamentato la mancata notifica del atto introduttivo del giudizio arbitrale. Il richiamato assunto difensivo, tuttavia, si manifestava in palese antitesi con quanto, invece, puntualmente accertato da parte dell’organo giustiziale de quo e, dunque, verosimilmente formulato da parte dell’ASD Ginnastica e Calcio Sora a meri scopi defatigatori rispetto all’obbligo di pagamento sulla medesima incombente all’esito dell’indicato giudizio arbitrale. Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna, é comparso il rappresentante della Procura, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti al procedimento disciplinare, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Bruno Sardellitti; - € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda a carico della ASD Ginnastica e Calcio Sora. Nessuno è comparso per le parti deferite. La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La documentazione versata a corredo dell’odierno atto di deferimento offre ampio e puntuale riscontro probatorio sia in ordine al corretto e tempestivo invio del reclamo da parte del tesserato alla Società sportiva di appartenenza, sia, nel contempo, della ricezione del medesimo da parte dell’ASD Ginnastica e Calcio Sora, perfezionatasi, come emerge per tabulas, in base al criterio della c.d. compiuta giacenza. Ne discende che il contegno tenuto dai deferiti, sicuramente volto a evitare e/o comunque ritardare la concreta esecuzione della pronuncia arbitrale, integra gli estremi delle violazioni disciplinari contestate nei loro riguardi. P.Q.M.
La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig.Bruno Sardellitti la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e a carico dell’ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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