F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Flaminia Civita Castellana), Società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA – (nota n. 7737/580 pf13-14AM/ma del 24.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014
(439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Flaminia Civita Castellana), Società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 7737/580 pf13-14AM/ma del 24.6.2014).
La Commissione disciplinare nazionale, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'irrogazione delle seguenti sanzioni: perRoberto Ciappicci: inibizione di mesi 8 (otto) e per la ASD Flaminia Civitacastellana: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); osserva quanta segue. Con atto del 24 giugno 2014 la Procura federale ha deferito Ciappicci Roberto, "Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD Flaminia Civitacastellana, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS per aver fatto uso del modulo di tesseramento del calciatore Alessandro Lisi recante la firma non veridica del detto calciatore ottenendone il tesseramento successivamente annullato dalla Commissione tesseramenti” nonché “la Società ASD Flaminia Civita Castellana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art 4, comma 1, del CGS per le violazioni al proprio Presidente”. Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere cosi ricostruita: - con ricorso dell’1 ottobre 2013, il calciatore Lisi Alessandro proponeva reclamo alla Commissione tesseramenti, per conseguire l’annullamento del suo tesseramento con la Società ASD Flaminia Civitacastellana per la stagione 2013/2014, disconoscendo la firma che appariva sul modulo di tesseramento con questa Società e riferendo di aver solo effettuato un periodo di prova presso di esso dal 22.07.2013 al 25.07.2013 e di aver comunicato al termine il suo diniego al tesseramento; - l’apparente tesseramento del Lisi con la ASD Flaminia Civitacastellana aveva determinato il diniego, da parte del Dipartimento Interregionale, della successiva richiesta di tesseramento di detto calciatore con la ASD Monterotondo Calcio; - accogliendo il citato reclamo, nella riunione del 21.11.2013 la Commissione tesseramenti dichiarava nullo il tesseramento del calciatore Lisi con la ASD Flaminia Civitacastellana, avendo rilevato l’apocrifia della firma del Lisi sul modulo di riferimento (C.U. 10/D del 22.11.2013)
- questa decisione non era impugnata sicché è divenuta definitiva, come attestato il 4.02.2014 dalla Commissione tesseramenti. II deferimento è fondato e va accolto, considerato anche che la decisione non è stata impugnata e, inoltre, che i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando a dimostrare una costruzione diversa dei fatti in scrutinio. Alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione contestata, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Considerata la natura e la gravità delle violazioni accertate e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - a Roberto Ciappicci, inibizione di mesi 8 (otto); - alla Società ASD Flaminia Civitacastellana, ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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