F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (459) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SAITTA (già calciatore tesserato per la Società USD Fiesolecaldine, attualmente svincolato), Società AC PRATO Spa – (nota n. 7873/638 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (459) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SAITTA (già calciatore tesserato per la Società USD Fiesolecaldine, attualmente svincolato), Società AC PRATO Spa - (nota n. 7873/638 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014). Con atto del 28 gennaio 2014, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Andrea Saitta “per rispondere della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC in relazione all’art. 15 del CGS, avendo l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva”; - la Società AC Prato Spa “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS per le condotte poste in essere dal calciatore Andrea Saitta per essa tesserato al momento della commissione del fatto contestato”. Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita: 1) il 25 novembre 2013 Saitta Andrea – calciatore tesserato nella stagione 2011/2012 con la Società Forcoli 1921 Valdera ASD, militante nel campionato di serie D - notificava a questa Società un atto di citazione a comparire davanti il Tribunale di Pisa, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.300,00, ancora dovuta a saldo del compenso (accordo economico) di € 7.500,00, convenuto con atto del 24.11.2011 per la citata stagione sportiva; 2) sentito al riguardo, Saitta ammetteva di non aver adito preventivamente la Commissione Accordi economici delle L.N.D, così come prescritto per il caso di specie e, inoltre, di non aver richiesto la prescritta autorizzazione federale per adire l’autorità giudiziaria ordinaria, adducendo che, all’epoca del conferimento del mandato per la citazione, ignorava la normativa di riferimento. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Andrea Saitta ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Andrea Saitta ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Saitta, sanzione della squalifica di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società AC Prato Spa. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società AC Prato Spa. Nessuno é comparso per la parte deferita. Nel merito, la Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con incontestabile evidenza la violazione contestata. Il deferimento, pertanto, é fondato, con la conseguenza che la Società AC Prato Spa deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS per le condotte poste in essere dal calciatore Andrea Saitta, tesserato all’epoca dei fatti con la stessa. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) nei confronti del Sig. Andrea Saitta. Infigge la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) nei confronti della Società AC Prato Spa.
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