F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: REMO DIODATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Florida) E DELLA SOCIETA’ ASD FLORIDA (nota n. 7915/996pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: REMO DIODATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Florida) E DELLA SOCIETA’ ASD FLORIDA (nota n. 7915/996pf13-14/AM/fda del 30.6.2014). Il Tribunale federale Nazionale – Sezione disciplinare, - rilevato che, con atto del 30 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Remo Diodato, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società ASD Florida, per la violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti A6, A10, C1, del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013, Campionato Nazionale Femminile della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; - rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 15 luglio 2013 ore 18.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013 per il deposito di fideiussione bancaria di Euro 2.500,00 (punto A6 C.U. n. 790), verbale di assemblea e/o conferma cariche sociali (punto A10 C.U. n. 790), elenco dei soci (punto C1 C.U. n. 790); - rilevato che le richiamate norme di cui al C.U. n. 790 sanzionano, con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento, il comportamento posto in essere in violazione delle prescrizioni di cui ai punti A6) e A10) del medesimo C.U. nonché con l’ammenda di €. 200,00 per ogni inadempimento il comportamento posto in essere in violazione delle prescrizioni di cui al punto C1 del medesimo C.U. - rilevato che gli incolpati hanno omesso di provvedere, entro il termine previsto del 15.07.2013 ore 18.00, agli adempimenti previsti nei suddetti punti A6, A10, C1, del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013, Campionato Nazionale Femminile della Divisione Calcio a Cinque; - rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Remo Diodato, della sanzione del'inibizione per giorni cinquanta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00); - rilevato che gli stessi incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, ammettendo i citati inadempimenti ed adducendo a parziale giustificazione del proprio omissivo comportamento le difficoltà economiche della medesima società; – rilevato che le dedotte difficoltà economiche non costituiscono circostanza tale da giustificare l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione sopra previsti; - ritenute congrue le richieste della Procura federale; - ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor Diodato Remo la sanzione dell’inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla Società ASD Florida l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it