F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014 (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MIRKO EVANGELISTA (Segretario sportivo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), DOMENICO STALLONE (Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativa e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GIANCARLO ROMANUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pro Calcio Ascoli), Società ASD PRO CALCIO ASCOLI – (nota n. 7875/219 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014 (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MIRKO EVANGELISTA (Segretario sportivo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), DOMENICO STALLONE (Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativa e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GIANCARLO ROMANUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pro Calcio Ascoli), Società ASD PRO CALCIO ASCOLI - (nota n. 7875/219 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014). Con atto del 30.6.2014, la Procura federale, a seguito della nota del 18.10.2013 proveniente dalla Commissione Vertenze Economiche, ha deferito: - il Sig. Roberto Benigni, il Sig. Mirko Evangelista, il Sig. Domenico Stallone e la Sig.ra Silvia Benigni, nelle rispettive qualità di Presidente e legale rappresentante, di Segretario sportivo, di responsabile del Settore Giovanile e Scolastico e di consulente amministrativa e rappresentante legale della Società, Ascoli Calcio 1898 Spa; - il Sig. Giancarlo Romanucci, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Pro Calcio Ascoli; - per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 95 NOIF, poiché effettuavano il trasferimento di 19 giovani calciatori omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 95 NOIF nell’intento di eludere l’obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla Società cessionaria a favore della Società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della Società Ascoli Calcio 1989 Spa; - la ASD Pro Calcio Ascoli, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente e legale rappresentante. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Mirko Evangelista, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza: “il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mirko Evangelista, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mirko Evangelista, sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altri parti deferite. Alla riunione odierna la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Domenico Stallone: inibizione mesi 4 (quattro); - Roberto Benigni: inibizione mesi 6 (sei); - Silvia Benigni: inibizione mesi 6 (sei); - Giancarlo Romanucci: inibizione mesi 6 (sei). - ASD Pro Calcio Ascoli: ammenda € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Per i deferiti, che all’infuori del Sig. Stallone hanno omesso di far pervenire memorie difensive, sono comparsi i Sigg.ri Romanucci e lo stesso Stallone i quali hanno sostanzialmente invocato l’esenzione da qualsiasi responsabilità, sostenendo, il primo, di essere stato suo malgrado coinvolto in una vicenda della quale unico responsabile doveva essere ritenuto l’Ascoli Calcio 1898 Spa, ed il secondo la fondatezza delle deduzioni contenute nelle memorie tempestivamente depositate. Il deferimento è parzialmente fondato e va pertanto accolto nel senso di seguito specificato. La vicenda ruota intorno ad una serie di accordi intercorsi tra la ASD Pro Calcio Ascoli e la Ascoli Calcio 1989 Spa, formalizzati in scritture private del 3 settembre 2009, 1 settembre 2010 e 21 settembre 2011 ed aventi ad oggetto il trasferimento di numerosi giovani calciatori, finalizzati alla elusione del versamento del premio di preparazione. La particolarità della fattispecie, comunque notevolmente articolata, è data dalla duplicità del ruolo rivestito dalla ASD Pro Calcio Ascoli, quale soggetto coautore dei comportamenti antiregolamentari posti in essere ai suoi danni. Le parti hanno difatti convenuto, sostanzialmente, e con ciò hanno eluso l’obbligo previsto dall’art. 96 NOIF, di subordinare la corresponsione del premio di preparazione al successivo gradimento dell’Ascoli Calcio 1898 Spa che, con i predetti accordi, si è assicurata le prestazioni sportive dei giovani calciatori attraverso la consegna delle liste di trasferimento, conservando, nel contempo, il diritto di trattenere i giovani calciatori ritenuti più promettenti. Ancor più nello specifico, la ASD Pro Calcio Ascoli ha consegnato, nelle mani della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, anche le rinunce al premio di preparazione, lasciando quest’ultima arbitra della scelta e libera dall’obbligo di corrispondere il premio di preparazione dovuto per il trasferimento, comunque già effettuato, dei giovani calciatori che fossero risultati non graditi alla Società cessionaria, la quale, in tal caso, avrebbe potuto utilizzare, in caso di controversia, la rinuncia al premio di preparazione, così come poi effettivamente accaduto. È di tutta evidenza che tali modalità di trasferimento non sono conformi a quanto previsto dalle norme e la scelta di occultare, per lo meno inizialmente, le citate scritture e di consegnare le liste di trasferimento e depositare la rinuncia al premio di preparazione è indicativa dell’accordo antiregolamentare e della preordinazione allo stesso. La materia relativa ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 16 anni è disciplinata dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico. L’art. 24 prevede che il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle NOIF, che qualifica come “giovani” i calciatori che anagraficamente hanno compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il sedicesimo (cfr. art. 31 NOIF). I calciatori che hanno compiuto il 14° anno possono assumere con la Società della L.N.D. per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento con la qualifica di “giovani dilettanti” (cfr. art. 32 NOIF). I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” al compimento del 14° anno di età quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una Società associata in una delle Leghe professionistiche; gli stessi assumono un particolare vincolo atto a permettere alle Società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla Società (cfr. art. 33 NOIF). Per quel che rileva nel caso di specie, le NOIF prevedono che l’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore devono essere redatti per iscritto mediante utilizzazione di moduli speciali (art. 95, comma 1), quello concernente i trasferimenti tra Società della Lega Nazionale Dilettanti è denominato “lista di trasferimento” (art. 95, comma 3). Il comma 5 del cit. art. 95 prevede le modalità di spedizione e deposito dell’accordo di trasferimento nei diversi ambiti (dilettantistico o professionistico), mentre il seguente co. 6 prevede espressamente che le pattuizioni non risultanti dal documento redatto e depositato conformemente a quanto disciplinato è nullo, inefficace e comporta sanzioni economiche e disciplinari a carico dei contravventori. L’art. 96 NOIF disciplina la materia dei premi di preparazione prevedendo, tra l’altro, l’obbligo al versamento del premio a carico delle Società che procedono per la prima volta al tesseramento, come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani con vincolo annuale o biennale. L’art. 99 NOIF prevede invece l’ipotesi della stipula del primo contratto da professionista da parte di calciatori non professionisti, ponendo a carico della Società che acquisisce il diritto alle prestazioni l’obbligo del pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società per la quale il calciatore era tesserato. L’art. 100 ha specificamente ad oggetto la disciplina del trasferimento nei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie prevedendo che lo stesso, temporaneo o definitivo, può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola per ciascun periodo, con formalizzazione dell’accordo presso le sedi delle Società o presso sedi federali autorizzate dalla FIGC da presentare alle Leghe o ai Comitati di competenza. L’art. 101 NOIF prende infine in esame il trasferimento temporaneo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, prevedendo all’ultimo comma che i termini e le modalità di esercizio dei diritti presi in considerazione dalla norma citata sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. È indubbia, pertanto, la responsabilità dei Sigg.ri Roberto e Silvia Benigni e Giancarlo Romanucci, tenuto conto delle dichiarazioni dagli stessi rese in fase di indagine e del ruolo ricoperto in fase di trattative e di conclusione e perfezionamento degli accordi. Prive di pregio sono le deduzioni difensive del Sig. Romanucci, non risultando sostenibile né il prospettato inconsapevole coinvolgimento nella vicenda né l’attribuibilità esclusiva all’Ascoli Calcio 1898 Spa di quanto accaduto, laddove il tesseramento e soprattutto l’apicalità del ruolo rivestito impongono il rispetto delle normative in tutte le attività rilevanti per la Federazione. I soggetti indicati devono pertanto essere chiamati a rispondere della violazione dell’art. 95 NOIF, per avere effettuato il trasferimento di 19 giovani calciatori, omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui alla citata norma, nell’intento di eludere l’obbligo alla corresponsione del premio di prparazione gravante sulla Società cessionaria a favore della Società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della Società Ascoli Calcio 1989 Spa. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta della sola ASD Pro Calcio Ascoli, alla luce della revoca dell’affiliazione della Ascoli Calcio 1898 Spa. Relativamente all’aspetto sanzionatorio, è bene chiarire che il protrarsi della condotta antiregolamentare posta in essere nell’arco di due anni, peraltro non esauritasi in unico contesto, il numero di calciatori coinvolti e, soprattutto, gli interessi sottesi alla normativa violata, a tutela non solo dei vivai ma soprattutto delle giovani leve che non devono essere ritenute occasione di guadagno, fanno ritenere congrue le richieste della Procura Non si ritiene invece raggiunta la prova della responsabilità del Sig. Stallone, il cui coinvolgimento appare derivare da quanto riferito dal Sig. Evangelista in termini estremamente generici e probabilistici, circa un non meglio specificato ruolo che il deferito avrebbe avuto nella fase antecedente agli accordi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Mirko Evangelista. Accoglie il deferimento nei confronti dei Sigg.ri Roberto Benigni, Silvia Benigni, Giancarlo Romanucci della ASD Pro Calcio Ascoli e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: Roberto Benigni: inibizione per mesi 6 (sei); - Silvia Benigni: inibizione per mesi 6 (sei); - Giancarlo Romanucci: inibizione per mesi 6 (sei); - ASD Pro Calcio Ascoli: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Domenico Stallone.
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