F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’AURIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vico Equense Calcio 1958 già Vico Equense Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VICO EQUENSE CALCIO 1958 già VICO EQUENSE CALCIO Srl (nota n. 7718/743pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014
(422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’AURIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vico Equense Calcio 1958 già Vico Equense Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VICO EQUENSE CALCIO 1958 già VICO EQUENSE CALCIO Srl (nota n. 7718/743pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, - rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor D’Auria Vincenzo, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società Vico Equense Calcio 1958, già Vico Equense Calcio Srl, per la violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3, 4 e 10 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; - rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 12 luglio 2013 ore 14.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 per il deposito di verbale di assemblea (punto 1 C.U. n. 168), versamento della somma di iscrizione di Euro 19.000,00 (punto 3 C.U. n. 168), fideiussione bancaria di Euro 31.000,00 (punto 4 C.U. n. 168) nonchè dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie (punto 10 C.U. n. 168); - rilevato che le richiamate norme di cui al C.U. n. 168 sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; - rilevato che gli incolpati hanno omesso di provvedere, entro il termine previsto del 12.07.2013 ore14.00, agli adempimenti previsti rispettivamente nei punti 1, 3, 4 e 10 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D; - rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor D’Auria Vincenzo, della sanzione del'inibizione per giorni sessanta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); - rilevato che gli stessi incolpati hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; - ritenute congrue le richieste della Procura federale; - ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor D’Auria Vincenzo la sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta) e alla Società Vico Equense Calcio 1958, già Vico Equense Calcio Srl l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00)
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