F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (423) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO UNGAR (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Fiesolecaldine) E DELLA SOCIETA’ USD FIESOLECALDINE (nota n. 7719/742pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014
(423) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO UNGAR (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Fiesolecaldine) E DELLA SOCIETA’ USD FIESOLECALDINE (nota n. 7719/742pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, - rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Ungar Marco, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società USD Fiesolecaldine, per la violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; - rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 12 luglio 2013 ore 14.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 per il deposito di dichiarazione di disponibilità campo di gioco Juniores (punto 8 C.U. n. 168);
- rilevato che le richiamate norme di cui al C.U. n. 168 sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; - rilevato che gli incolpati hanno omesso di provvedere, entro il termine previsto del 12.07.2013 ore14.00, agli adempimenti previsti nel suddetto punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D; - rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Ungar Marco, della sanzione del'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); - rilevato che gli stessi incolpati hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; - ritenute congrue le richieste della Procura federale; - ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor Ungar Marco la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società USD Fiesolecaldine l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
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