F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (441) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA AMATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. D. Comprensorio Normanno ora ASD Paterno 1908) E DELLA SOCIETA’ POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO ora ASD PATERNO 1908 (nota n. 7823/780pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (441) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA AMATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. D. Comprensorio Normanno ora ASD Paterno 1908) E DELLA SOCIETA’ POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO ora ASD PATERNO 1908 (nota n. 7823/780pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 27 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito la Signora Stefania Amato, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Pol. D. Comprensorio Normanno, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per l’inosservanza del termine stabilito del 12 luglio 2013, ore 14,00, per il deposito della differenza del versamento d’iscrizione per Euro 16.716,35, di cui al punto 3 del citato C.U., e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Stefania Amato, della sanzione del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00; rilevato che la Società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva, ammettendo i citati inadempimenti ed adducendo a parziale giustificazione del proprio omissivo comportamento la buona fede della Sig.ra Amato e le difficoltà economiche della medesima società; rilevato che le dedotte difficoltà economiche non costituiscono circostanza tale da giustificare l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione sopra previsti; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Il TFN Sezione disciplinare infligge alla Signora Stefania Amato, I'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Paternò 1908, I'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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