F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (444) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7821/778pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (444) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7821/778pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 27 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Giovanni Montella, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società FC Real SM Hyria ASD, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per l’inosservanza del termine stabilito del 12 luglio 2013, ore 14,00, per il deposito della fidejussione (punto 4 del citato C.U.) e delle liberatorie per debiti verso tesserati (punto 7 del citato C.U.), e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giovanni Montella, della sanzione del'inibizione per giorni quaranta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor Giovanni Montella, I'inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società FC Real SM Hyria ASD I'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it