F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014 (440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO DAVI (Presidente della Società ASD Arona Calcio), MARIO ANTONIO ESPOSITO (Presidente della Società ACD Vergiatese), Società ASD ARONA CALCIO e ACD VERGIATESE) – (nota n. 7753/793 pf13-14 SS/mg del 25.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014
(440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO DAVI (Presidente della Società ASD Arona Calcio), MARIO ANTONIO ESPOSITO (Presidente della Società ACD Vergiatese), Società ASD ARONA CALCIO e ACD VERGIATESE) - (nota n. 7753/793 pf13-14 SS/mg del 25.6.2014).
Il Vice Procuratore federale con nota del 25 giugno 2014, deferiva: - il Sig. Davi Augusto, Presidente della Società ASD Arona Calcio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere
consentito, o comunque non impedito, al Sig. Bigi Francesco, Tecnico abilitato, nella stagione 2013/2014, di svolgere attività tecnica non in costanza di tesseramento con la stessa Società, sino al mese di Novembre 2013; - il Sig. Esposito Mario Antonio, Presidente della Società ACD Vergiatese, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per avere consentito al Sig. Bigi Francesco, a partire dal mese di dicembre 2013, di svolgere attività tecnica a favore della ACD Vergiatese, seppur lo stesso avesse già svolto, per la medesima stagione sportiva, attività equipollente per la consorella ASD Arona Calcio; - le Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti ed al tecnico Sig. Bigi Francesco, ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2 del CGS. Il deferimento La documentazione trasmessa al Gruppo Provinciale AIAC Novara e Vco, evidenziava che il Sig. BIGI Francesco, per la stagione 2013-2014, aveva svolto attività tecnica a favore della Società Arona Calcio (partecipante al Campionato Esordienti) per poi, da fine Novembre 2013, assumere la qualifica di allenatore della prima squadra della Vergiatese (partecipante al Campionato di Eccellenza Piemontese Girone A) e che entrambi gli incarichi sono stati svolti dal Tecnico in assenza di alcun vincolo di tesseramento con le rispettive Società. La consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha confermato che il Bigi figura nei ruoli quale allenatore di base, codice 56.054, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2012/2013 a favore della Società Arona Calcio, circostanza confermata con nota del 18/02/2014 a firma del Sig. Benedetti Stefano, Presidente provinciale dell’AIAC Novara & Vco, e dalla spontanea ammissione del Bigi stesso di quanto in contestazione, mediante assunzione di responsabilità sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le emergenze istruttorie hanno quindi accertato “per tabulas” che il Tecnico Sig. Bigi Francesco ha svolto, durante la stagione sportiva 2013/2014 attività tecnica a favore della Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese, senza alcun vincolo di tesseramento con dette Società e che ciò integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, 1 comma, del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in riferimento all’art. 38 comma 1, delle NOIF, in capo al Tecnico stesso e ai Sig.ri Davi Augusto e Esposito Mario Antonio, Presidenti delle Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese per avere permesso e comunque non impedito, le violazioni consumate a favore delle rispettive Società; con conseguente responsabilità diretta e oggettiva per le Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese; Per la violazione posta in essere dal tecnico, Sig. Bigi Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore dilettante di base, si è provveduto con autonomo atto di deferimento avanti alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico; Le memorie difensive Nei termini assegnati solo la ACD Vergiatese ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente la richiesta di proscioglimento motivata dalla circostanza di aver preventivamente controllato la posizione federale dell'allenatore Sig. Francesco Bigi, rilevando che lo stesso non aveva contratto alcun tesseramento con Società di calcio italiane, per cui l'allenatore risultava libero di assumere l'incarico suddetto della prima squadra ACD Vergiatese. Si è dichiarata quindi estranea ai fatti contestati. Nulla è pervenuto per gli altri deferiti. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Augusto Davi, inibizione di mesi 2 (due); per Mario Antonio Esposito, inibizione di mesi 4 (quattro); per la ASD Arona Calcio, ammenda di € 300,00 (€ trecento/00); per la ACD Vergiatese, ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. La decisione Ritiene questo Tribunale che l'istruttoria svolta sia in grado di confortare la piena colpevolezza dei deferiti. Costituisce infatti specifico e univoco riscontro documentale (dall'archivio del Settore Tecnico della FIGC si evince infatti che l'ultimo tesseramento del Sig. Bigi risale alla stagione 2012/2013 a favore della Società Arona Calcio) e verbale (le
dichiarazioni rese direttamente dal Sig. Bigi, personalmente interessato alla vicenda, sono infatti univoche) che il Tecnico svolse la propria attività professionale diretta presso le due Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese durante la stagione sportiva 2013/2014, senza alcun vincolo di tesseramento. La memoria depositata dalla ACD Vergiatese appare dunque di tenore inconferente posto non viene contestato dalla Procura federale il mancato tesseramento pregresso rispetto
alla presa in carico come allenatore della prima squadra, bensì l'omesso tesseramento dell'allenatore Sig. Francesco Bigi durante la stagione sportiva 2013/2014, in conformità alla situazione effettiva di fatto e alle norme regolamentari, obbligo questo che non è stato ottemperato dalla Società. Si ravvisano quindi gli estremi della violazione: dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF a carico di entrambi i Presidenti delle Società per non aver ottemperato correttamente, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, ai doveri di tesseramento dell'allenatore Sig. Francesco Bigi; degli artt. 4, commi 1 e 2 del CGS a carico delle Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti e al Tecnico Sig. Francesco Bigi. P.Q.M. Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: per Augusto Davi, inibizione di mesi 2 (due); per Mario Antonio Esposito, inibizione di mesi 4 (quattro); per la ASD Arona Calcio, ammenda di € 300,00 (€ trecento/00); per la ACD Vergiatese, ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).
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