F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Ternana) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL TERNANA (nota n. 7826/829pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Ternana) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL TERNANA (nota n. 7826/829pf13-14/AM/ep del 27.6.2014). La disciplina di riferimento.Il Comunicato Ufficiale n. 790 / 10 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Femminile Serie A Calcio a Cinque, Stagione sportiva 2013 /2014. Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinatorio per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un’ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull’esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l’eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Il deferimento. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD FUTSAL TERNANA (Campionato Calcio a Cinque Serie A femminile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva sottoscritto nei termini i modelli telematici di cui al Punto C n. 5 del C.U. 790 del 10 giugno 2013, sicchè la Procura federale, con atto datato 30 giugno 2014, deferiva il Sig. Raffaele Basile, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Futsal Ternana e la stessa Società ASD Futsal Ternana per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto C n. 5 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata (“deposito anche a mezzo fax della stampa di documenti attinenti la Società”); la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Basile e la Società ASD Futsal Ternana, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Basile, sanzioni della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20; pena base per la Società ASD Futsal Ternana, sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 133,30 (€ centotrentatre/30)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per giorni 20 (venti) per il Sig. Raffaele Basile; - ammenda di € 133,30 (€ centotrentatre/30) per la Società ASD Futsal Ternana. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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