F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FAGGIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Canottieri Belluno ora ASD Kiwi Sports Canottieri C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD CANOTTIERI BELLUNO ora ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI C/5 (nota n. 7913/997pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014
(462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FAGGIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Canottieri Belluno ora ASD Kiwi Sports Canottieri C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD CANOTTIERI BELLUNO ora ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI C/5 (nota n. 7913/997pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).
Il Comunicato Ufficiale n. 789 / 16 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Serie A2 Calcio a Cinque, Stagione sportiva 2013 / 2014. Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinatorio per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un’ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull’esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l’eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Il deferimento.Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI C5 (Campionato Serie A maschile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva depositato nei termini l’originale della fidejussione di cui al punto A n. 8 del C.U. 789 del 10 giugno 2013, sicché la Procura federale, con atto datato 30 giugno 2014, deferiva il Sig. Michele Faggioli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Canottieri Belluno e la stessa Società ASD Canottieri Belluno per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 789 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata (“originale della fidejussione”); la seconda per la
responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Il dibattimento.Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi, nè hanno fatto pervenire scritti difensivi. È comparsa la Procura federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al Sig. Michele Faggioli la inibizione di gg. 30 ed alla Società ASD Canottieri Belluno l’ammenda di € 1.000,00. La decisione.Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del primo termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda
tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS testo previgente, al quale il Deferimento si è riportato, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione determina le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS testo previgente, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste dalla Procura federale, che rappresentano il minimo della pena. P.Q.M. Infligge al Sig. Michele Faggioli, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società ASD Canottieri Belluno l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Canottieri Belluno ora ASD Kiwi Sports Canottieri C/5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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