F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 7664/769pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 7664/769pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Umberto Goveani, Presidente e legale rappresentante della Società AS Casale Calcio SRL, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168); 2) la Società AS Casale Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Goveani l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società AS Casale Calcio SRL l’ammenda di euro 1.000,00. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla AS Casale Calcio SRL. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società AS Casale Calcio SRL del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Umberto Goveani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AS Casale Calcio SRL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Umberto Goveani, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Goveani l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società AS Casale Calcio Srl l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
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