F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA SALVATORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Montesilvano Femminile C/5 già ASD Città di Montesilvano C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD MONTESILVANO FEMMINILE C/5 già ASD CITTA’ DI MONTESILVANO C/5 (nota n. 7711/746pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA SALVATORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Montesilvano Femminile C/5 già ASD Città di Montesilvano C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD MONTESILVANO FEMMINILE C/5 già ASD CITTA’ DI MONTESILVANO C/5 (nota n. 7711/746pf13-14/AM/gb del 24.6.2014). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito la Signora Francesca Salvatore, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Montesilvano Femminile C/5 (già ASD Città di Montesilvano C/5), per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 11) del Comunicato Ufficiale n.790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque di Serie A, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine del 15 luglio 2013, ore 18,00, dell’autocertificazione attestante il rispetto delle norme previste dall’art.22/bis delle N.O.I.F., resa dal Presidente e Legale Rappresentante (punto A 11) del citato C.U. 790/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Francesca Salvatore, della sanzione del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 300,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina alla Signora Francesca Salvatore I'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Montesilvano Femminile C/5 già ASD Città di Montesilvano C/5 I'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it