F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO PAVANETTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sandonà Jesolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SANDONA’ JESOLO CALCIO Srl (nota n. 7739/740pf13- 14/AM/gb del 25.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014
(428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO PAVANETTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sandonà Jesolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SANDONA’ JESOLO CALCIO Srl (nota n. 7739/740pf13- 14/AM/gb del 25.6.2014).
Il deferimento Con provvedimento del 25 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Enzo Pavanetto, Presidente e legale rappresentante della Società Sandona Jesolo Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione ai punti 3 e 4 del C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013) e del testo di proroga di fidejussione conforme (punto 4 del C.U. n. 168 del 21.5.2013); 2) la Società Sandona Jesolo Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Enzo Pavanetto l’inibizione per giorni 40; nei confronti della Società Sandona Jesolo Calcio Srl l’ammenda di euro 2.000,00. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla Società Sandona Jesolo Calcio Srl. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società Sandona Jesolo Calcio Srl del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione, che risultava insufficiente per € 2.777,21 (punto 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013), e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168 del 21.5.2013). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Enzo Pavanetto, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Sandona Jesolo Calcio Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Enzo Pavanetto, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Enzo Pavanetto l’inibizione
per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società Sandona Jesolo Calcio Srl l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00).
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