F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (445) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETÁ ASD BOJANO (nota n. 7820/777pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014
(445) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETÁ ASD BOJANO (nota n. 7820/777pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).
Il deferimento Con provvedimento del 27 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Domenico Di Conza, Presidente e legale rappresentante della Società ASD. Bojano, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168), della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) e dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comitato Regionale (punto 10 del C.U. n. 168); 2) la Società ASD. Bojano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Di Conza l’inibizione per giorni 50; nei confronti della Società ASD. Bojano l’ammenda di euro 3.000,00. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: in data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD. Bojano. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società ASD. Bojano del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del versamento per l’iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168), della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) e dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comitato Regionale (punto 10 del C.U. n. 168).
Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Di Conza, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD. Bojano, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Di Conza, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Di Conza l’inibizione per giorni 50 (cinquanta); nei confronti della Società ASD Bojano l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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