F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 7722/827pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014
(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 7722/827pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito Il Sig. Fabrizio Iannascoli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Pescara Calcio a Cinque, per la violazione -indicata specificamente in parte motivadell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto B n.6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni
inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della comunicazione – autorizzazione sottoscritta dal Legale rappresentante relativa ai diritti televisivi (punto B n.6) del citato C.U. 789/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Fabrizio Iannascoli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Sig. Fabrizio Iannascoli I'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Pescara Calcio a Cinque ora ASD Pescara I'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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