F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente della Società ASD Bojano), GIOVANNI GIGLIO (soggetto svolgente attività nell’interesse della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO (nota n. 571/719 pf13-14/AM/ma del 29.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente della Società ASD Bojano), GIOVANNI GIGLIO (soggetto svolgente attività nell’interesse della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO (nota n. 571/719 pf13-14/AM/ma del 29.7.2014). La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Domenico Di Conza (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bojano, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, nonché dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 66, del R.O., per avere inserito nelle distinte delle gare Bojano-Fermana del 8.12.2013 e Celano-Bojano del 15.12.2013, un soggetto non tesserato per la propria Società e per avere omesso, nella prima gara, la presenza di un medico sociale. - Giovanni Giglio (soggetto operante nell’interesse della Società ASD Bojano, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, per avere partecipato alle gare Bojano-Fermana del 8.12.2013 e Celano-Bojano del 15.12.2013 sotto la voce in distinta senza essere tesserato per la relativa Società. - la Società ASD Bojano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente e al soggetto operante nell’interesse della Società, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CGS. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi 5 (cinque) nei confronti del Sig. Di Conza, per mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Giglio e della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Bojano. È altresì comparso il Sig. Giglio personalmente, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a propria difesa e ha concluso per il proprio proscioglimento. I motivi della decisione Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Legale rappresentante e al Giglio, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità, peraltro non contestata, diretta e oggettiva della Società per le violazioni ascritte a Domenico Di Conza e Giovanni Giglio. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, in considerazione per il Giglio delle dichiarazioni rilasciate. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: per Domenico Di Conza: l’inibizione per mesi 5 (cinque); per Giovanni Giglio: l’inibizione per mesi 1 (uno); per la Società ASD Bojano: l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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