F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 12 Settembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5705/680 PF13-14 SP/BLP DEL 7.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 12 Settembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5705/680 PF13-14 SP/BLP DEL 7.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014) Con decisione del 30 aprile 2014 – Com. Uff. n. 74 la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al Sig. Giuseppe Ranieri (Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.) la sanzione dell’inibizione per mesi 2 per la “violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. b) paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale”, ed alla Società Reggina Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. , la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva. Avverso tale decisione presentavano ricorso il Ranieri e la società Reggina Calcio S.p.A, censurando la risoluzione dei primi giudici nella convinzione di avere compiutamente adempiuto alle prescrizioni federali avendo effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario in data 16 dicembre 2013, vale a dire nell’ultimo giorno utile a disposizione. L’istituto bancario aveva invece contabilizzato il pagamento nel giorno successivo, cioè oltre il termine di scadenza, da cui il deferimento e la decisione impugnata. La Corte ritiene che le doglianze difensive meritino accoglimento. Risulta, infatti, che effettivamente il pagamento degli emolumenti in questione, che deve essere effettuato attraverso bonifico bancario, era stato ordinato il 16 dicembre 2013 alla Banca presso la quale la Società Reggina Calcio S.p.A. disponeva delle somme necessarie; ciò non solo per le affermazioni dei ricorrenti, ma anche sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso istituto bancario, il quale ha anche chiarito che la tardività nella contabilizzazione era dipesa esclusivamente da fattori interni e non riconducibili alla società disponente, titolare delle somme sufficienti ad effettuare l’operazione. Tale essendo la situazione di fatto, non può non riconoscersi, del resto sulla scorta della stessa giurisprudenza di questa Corte, che il ritardo di un giorno nel pagamento degli emolumenti dovuto ad un impedimento nell’iter procedurale interno all’istituto bancario costituisca una causa di forza maggiore esimente delle responsabilità contestate alla Società Reggina Calcio S.p.A. e al suo amministratore e legale rappresentante. Ciò perché da un lato la Società ed il suo dirigente hanno operato osservando i limiti temporali previsti dalle disposizioni federali per cui nessun rimprovero circa l’osservanza delle normali regole di prudenza potrebbe essere loro mosso, dall’altro il ritardo, peraltro di un solo giorno, è stato determinato da un fatto improvviso, riconducibile ad un momento organizzativo dello stesso istituto bancario e quindi, soprattutto, assolutamente al di fuori delle possibilità di intervento dei disponenti, dal quale, pertanto, non è possibile far discendere una qualsiasi forma di responsabilità. Deve, in conclusione, come già di recente disposto per il caso “Cesena”, essere accolto il ricorso proposto dal Ranieri e dalla Società Reggina Calcio Spa con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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