F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO A.S.D. PUTEOLANA 1909 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RICONOSCIUTO IN PROPRIO FAVORE – EX ART. 99 BIS N.O.I.F. – A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. IMPROTA RICCARDO, DOVUTO DAL GENOA CRICKET & F.C. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 1.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO A.S.D. PUTEOLANA 1909 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RICONOSCIUTO IN PROPRIO FAVORE – EX ART. 99 BIS N.O.I.F. - A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. IMPROTA RICCARDO, DOVUTO DAL GENOA CRICKET & F.C. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 1.4.2014) Con reclamo in data 4 giugno 2014 l’A.S.D. Puteolana 1909 ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pubblicata sul Com. Uff. n.17/D del 1 aprile 2014, con la quale era stato ridotto l’importo del premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., liquidato dall’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., da € 54.000,00 a € 28.500,00, a essa dovuto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. per il calciatore Riccardo Improta. La A.S.D. Puteolana 1909 ha chiesto in questa sede, in totale riforma della decisione adottata dalla Commissione Vertenze Economiche, il riconoscimento della somma di € 18.000,00, quale premio alla carriera per la stagione sportiva 2008/2009 e il riconoscimento della somma di € 7.500,00, decurtata dalla Commissione Vertenze Economiche sul presupposto che tale somma sarebbe stata già percepita dalla odierna ricorrente, nel periodo settembre-dicembre 2010, dalla S.S. Virtus Lanciano, a titolo di “premio di preparazione”, ex art. 96 N.O.I.F. e pertanto detraibile nel caso che ci riguarda. La società Genoa C.F.C. S.p.A. regolarmente costituitasi in giudizio ha chiesto la reiezione del reclamo proposto dalla A.S.D. Puteolana 1909 in quanto inammissibile nonché, comunque, infondato in fatto ed in diritto. Alla riunione del 26 giugno 2014 era presente solo il legale della società Genoa C.F.C. S.p.A. che ha esposto, oralmente, la propria tesi difensiva insistendo per la reiezione del ricorso introduttivo. La Corte, ritenuta la necessità di acquisire, ai fini della decisione, documentazione di maggior dettaglio riguardo al tesseramento del calciatore Improta Riccardo in favore della società A.S.D. Puteolana 1909, ne ha disposta l’acquisizione presso il Comitato Regionale dando termine al predetto Comitato fino al’11.7.2014 per l’adempimento dell’incombente. Nel contempo è stata disposta la sospensione dell’esecutività della delibera impugnata. Nella successiva riunione del 21 luglio 2014 era presente il legale della società Genoa C.F.C. S.p.A. che ha ribadito la propria tesi difensiva chiedendo la reiezione del gravame. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione. Il reclamo, a parere di questa Corte, è parzialmente fondato. Sul riconoscimento del diritto da parte della ricorrente a percepire “il premio alla carriera”, ex art. 99 bis N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2008/2009 (€ 18.000,00) per il calciatore Riccardo Improta, questa Corte ritiene che tale richiesta sia fondata e meritevole di accoglimento. Infatti, la Corte di Giustizia Federale, sul punto, si è già espressa in senso favorevole statuendo che “quando non sia possibile dar prova del tesseramento del calciatore per una o più stagioni sportive presso una determinata squadra sulla base di documenti ufficiali della F.I.G.C. per mancanza di detti documenti ufficiali e, dunque, per ragioni che esulano dalla sfera di responsabilità del soggetto richiedente”….. (cfr. Corte Giustizia Federale, V Sezione, Com. Uff. n. 267/CGF (2012/2013), Riunione del 18.2.2013, ricorso U.S. Città di Palermo S.p.A.). Nel nostro caso non è agli atti di causa il documento ufficiale che attesti il tesseramento del calciatore Riccardo Improta per la A.S.D. Puteolana 1909 per la stagione sportiva 2008/2009, né tale documento è stato reperito e fornito dal Comitato Regionale Campania all’uopo interpellato. Sussistono comunque, a parere di quest’organo giudicante, indizi documentali del tesseramento del calciatore Riccardo Improta per A.S.D. Puteolana 1909 per la Stagione Sportiva 2008/2009 e sono rappresentati, sia da alcune copie di distinte di gare ufficiali fornite dalla ricorrente e dal Comitato Regionale Campania, sia dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del tesseramento per il periodo in contestazione da parte del calciatore, sia dalle dichiarazioni dei genitori del calciatore con firma autenticata dal funzionario del Comune di Pozzuoli. Inoltre, dal tabulato storico-anagrafico, versato in atti, si evince che il calciatore Riccardo Improta è stato tesserato per la A.S.D. Puteolana 1909, sia per la Stagione Sportiva 2007/2008, sia per la stagione sportiva 2009/2010 e pertanto è presumibile che lo fosse anche per la stagione in contestazione, 2008/2009 e le prove a sostegno lo stanno a dimostrare. Come detto in precedenza, non essendo disponibile la documentazione federale, nessun addebito di mancato assolvimento dell’onere probatorio può essere ascritto alla società oggi reclamante che, in ogni caso, ha dimostrato, con documentazione altrettanto idonea e probante, il tesseramento del calciatore per la Stagione Sportiva 2008/2009. Un’applicazione rigida e rigorosa del principio relativo all’onere della prova di cui all’art. 50 comma 5, C.G.S. non appare, come evidenziato dalla citata decisione di questa Corte, “né ragionevole né equa, necessitando al contrario di un contemperamento onde non rendere eccessivamente difficoltoso, ove non impossibile, l’esercizio del diritto di cui all’art. 99 bis N.O.I.F.”. La società A.S.D. Puteolana 1909, in questo caso, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. “il premio alla carriera” di €18.000,00, per la Stagione Sportiva 2008/2009, previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F.. La società reclamante non ha invece diritto a percepire dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. la somma di € 7.500,00, per il semplice motivo che tale somma è stata già incassata dalla A.S.D. Puteolana 1909, a titolo “premio di preparazione” ex art. 96 N.O.I.F., dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., come dimostrato dalla documentazione in atti (dichiarazione dell’Amministratore Unico della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. in data 9.6.2014 e dichiarazione liberatoria rilasciata dal Presidente dell’A.S.D. Puteolana 1909, Sig.ra Esposito Francesca, in data 31.8.2010, depositata presso il Comitato Regionale Campania in data 31.8.2010. Per questi motivi la C.G.F., La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Puteolana 1909 di Pozzuoli (Napoli), riconosce il diritto a percepire il “premio alla carriera”, ex art. 99 bis N.O.I.F. per la stagione sportiva 2008/2009 (€ 18.000,00), rigetta nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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