F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GAUDIO ANTONIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GAUDIO ANTONIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014) Con decisione del 26.5.2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l., Di Gaudio Antonio, per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una violenta manata la volto del calciatore avversario; infrazione rilevata dal quarto ufficiale. Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Di Gaudio Antonio una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore. Avverso tale decisione presentava appello la Società Carpi F.C. 1909 srl ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione della squalifica per 3 giornate applicata al calciatore Di Gaudio Antonio. La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett. a) dell’art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Di Gaudio in quanto il comportamento del calciatore non è stato frutto di una autonoma volontà di ledere altrui persona bensì quale reazione o difesa dal comportamento di altri calciatori. Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento. Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che eraidoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006). Ne consegue la conferma della connessa sanzione prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. a dal Giudice Sportivo di 3 giornate effettive di squalifica. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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