F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 12 Settembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI/VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO GIORDANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE ((NOTA N. 6069/707 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014). (NOTA N. 6070/694 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 12 Settembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI/VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO GIORDANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE ((NOTA N. 6069/707 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014). (NOTA N. 6070/694 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014) Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75 del 30 aprile 2014 – veniva inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società Reggina Calcio S.p.A., la sanzione dell’inibizione per mesi 5, per la “ violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S., per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale”, per la “ violazione prevista e punita dall’art.85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale”, ed infine, insieme al sig. Sergio Giordano, Presidente del Collegio Sindacale della società Reggina Calcio Spa, inibito per mesi due, per la “ violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per avere prodotto alla Co.Vi.So.C in data 17 febbraio 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale”. Alla società Reggina Calcio S.p.A., deferita a titolo di responsabilità oggettiva per i medesimi episodi, veniva irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 7.000,00. Avverso tale decisione presentavano ricorso sia la società che i due dirigenti che con ampia e diffusa motivazione sostenevano, quanto alla contestazione relativa alla mancata corresponsione degli emolumenti, che in realtà le somme dovute ai giocatori costituivano un incentivo all’esodo, avendo tutti i calciatori risolto anticipatamente il contratto con la società Reggina Calcio S.p.A. rispetto alla quale non potevano essere considerati dei tesserati. Il calciatore che sottoscrive una risoluzione contrattuale, si legge nel reclamo, “interrompe qualunque rapporto di natura contrattuale – sportiva con la società di appartenenza”. In relazione, poi, alla falsità della dichiarazione resa in proposito dal Ranieri e dal Giordano alla Co.Vi.So.C, ne conseguirebbe la sua rispondenza alla verità di fatti, proprio perché l’incentivo all’esodo non potrebbe essere considerato un emolumento. In ordine, infine, al mancato pagamento delle ritenute Irpef, esso sarebbe giustificato in quanto determinato dal ritardo con cui la Lega Calcio aveva bonificato alla società le rate di mutualità e le altre somme di sua spettanza. Ad avviso della Corte le doglianze difensive possono trovare solo parzialmente accoglimento nei sensi di cui appresso. Mentre, infatti, non può essere pienamente condiviso il ragionamento di parte attorea, secondo il quale la risoluzione del contratto determinerebbe il mutamento della natura giuridica delle somme da corrispondere al calciatore, le quali non potrebbero più essere considerate il corrispettivo di una prestazione lavorativa che non è più né possibile né dovuta, ma l’oggetto di un nuovo e diverso accordo tra le parti che non rientrerebbe nel concetto di emolumento e, di conseguenza non sarebbe sottoponibile agli adempimenti previsti per il contratto di lavoro tra società e giocatori, dovendosi ancora una volta condividere l’orientamento consolidato del giudice di prime cure sull’astratta equiparabilità dell’incentivo all’esodo agli emolumenti, nondimeno occorre dare rilievo, dal punto di vista soggettivo, al mutamento dello status contrattuale, di modo che non può essere ritenuta mendace ai fini disciplinari la dichiarazione resa in proposito dal Ranieri e dal Giordano agli organi federali di controllo. A diversa conclusione, invece, si deve giungere per quanto concerne la contestazione conseguente all’omesso versamento delle ritenute Irpef. Ciò perché qualunque sia la natura delle somme dovute dalla società ai suoi ex tesserati, essa per la sua funzione di sostituto d’imposta sarebbe stata tenuta al versamento all’erario delle ritenute Irpef, né, al riguardo può assumere valore esimente l’invocato ritardo nell’accreditamento di somme da parte della Lega, non esistendo alcun collegamento causale tra le due circostanze, per cui la Società avrebbe dovuto comunque provvedere all’adempimento con altri mezzi finanziari. In conclusione, sulla scorta di quanto detto, vi è spazio per l’annullamento della sanzione inflitta al Giordano, e per una rimodulazione di quelle irrogate al Ranieri ed alla società Reggina Calcio S.p.A., da infliggere in conseguenza della sola mancata documentazione dei versamenti Irpef, che appare possibile contenere rispettivamente nella misura di mesi due di inibizione, e di 1 punto di penalizzazione. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria: - riducendo a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante; - rideterminando in mesi 2 l’inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri. Annulla per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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