F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)
Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto redatto dal direttore di gara, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara al Signor Antonio Zito, atleta tesserato in favore della Ternana Calcio S.p.A., con riferimento all’incontro di Campionato di Serie B Ternana/Bari del 3 maggio 2014, per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per avere inoltre assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario e per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro. Verificato che nell’articolato “allegato” al rapporto redatto dal direttore di gara, Signor Gianluca Aureliano, è testualmente rappresentato con specifico riferimento alla condotta del calciatore della Ternana Antonio Zito che quest’ultimo, dopo la notifica della decisione di espulsione per seconda ammonizione “si avventava sull’avversario che aveva da lui subito il fallo e che nella circostanza era rimasto a terra tenendosi le mani sul volto, e con entrambe le mani lo afferrava per le braccia sollevandolo da terra di circa 40 cm e lasciandolo cadere al suolo ove sbatteva la schiena. Doveva intervenire un dirigente della Ternana, oltre ai compagni, per convincerlo ad abbandonare il terreno di gioco. Il calciatore avversario, dopo le cure del caso, poteva proseguire regolarmente la gara. Al termine della partita, dopo aver percorso il tunnel che conduce agli spogliatoi, trovavo ad aspettarmi il Signor Zito il quale per due volte diceva: “hai visto quanti danni hai fatto”. Un dirigente della Ternana lo invitava ad allontanarsi e a non rivolgersi più a me”. Precisato che il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara al calciatore tesserato in favore della Ternana Calcio S.p.A., Signor Antonio Zito, a causa di tre azioni imputategli: il comportamento scorretto nei confronti di un avversario che ha provocato l’espulsione per doppia ammonizione (il che determina 1 giornata di squalifica), l’atteggiamento intimidatorio nei confronti del medesimo avversario 1 giornata di squalifica), l’atteggiamento irrispettosi nei confronti dei direttore di gara (1 giornata di squalifica); Valutato che per aggiungere una quarta giornata di squalifica occorrerebbe rinvenire in uno dei comportamenti posti in essere dal Signor Zito anche un atteggiamento violento nei confronti dell’avversario o dell’arbitro in relazione agli episodi che lo hanno visto protagonista, ma nulla di ciò emerge ella motivazione del Giudice Sportivo né si traggono spunti in tal senso dalla lettura della relazione del direttore di gara.
Ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore in questione negli episodi richiamati va indubbiamente ascritto nell’alveo di quelli sicuramente gravemente antisportivi e intimidatori, nei confronti dell’avversario ed altrettanto indubbiamente irrispettosi, nei confronti del direttore di gara, ma non propriamente qualificabili come violenti, non emergendo indizi documentali utili a qualificare in tal senso la surriferita condotta. Stimato, conclusivamente e in ragione di quanto sopra, di poter accogliere parzialmente il ricorso proposto e valutato, per l’effetto, di dover ricondurre la sanzione inflitta, perché sia congrua con riguardo alla condotta ascritta al calciatore, alla squalifica effettiva per tre giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calc. Zito Antonio a 3 giornate effettive di gara più l’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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