F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CONCAS FABIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CONCAS FABIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014) Con decisione del 26.5.2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, infliggeva la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l., Concas Fabio, per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (dodicesima sanzione) per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con veemenza un avversario colpendolo successivamente con un violento calcio al corpo, allontanato con difficoltà dai propri compagni e dirigenti. Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Concas Fabio una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore. Avverso tale decisione presentava appello la Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione della squalifica per 5 giornate applicata al calciatore Concas Fabio. La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett. a) dell’art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Concas in quanto la condotta dello stesso non avrebbe i connotati della gravità richiesta dalla norma applicata in quanto era diretta a difendersi dall’altrui aggressione. Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento. Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006). Ne consegue la conferma della connessa sanzione prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e dal Giudice Sportivo di 5 giornate effettive di squalifica. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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