F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 334/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI GIORNI 50 AL SIG. CALIUMI CLAUDIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DEI CRITERI INFRASTRUTTURALI “B” DI CUI AGLI ARTT. 18, 21, 25 DEL TITOLO II) ALLEGATO SUB A) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI; – AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6093/652 PF13-14 SP/PP DEL 23.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 22.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 334/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 50 AL SIG. CALIUMI CLAUDIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DEI CRITERI INFRASTRUTTURALI “B” DI CUI AGLI ARTT. 18, 21, 25 DEL TITOLO II) ALLEGATO SUB A) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI; - AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6093/652 PF13-14 SP/PP DEL 23.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 22.5.2014) Con provvedimento in data 23 aprile 2014 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Claudio Caliumi, nella qualità di legale rappresentante della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla inosservanza dei criteri infrastrutturali “B” di cui agli artt. 18, 21 e 25 del Titolo II allegato sub A) del sistema delle licenze nazionali non avendo la detta società ottemperato agli impegni assunti in sede di rilascio della licenza nazionale 2013/2014, con particolare riferimento all’impianto sonoro dello stadio e alle sale lavoro giornalisti e conferenza stampa e la società Carpi F.C. 1909 per responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento ed ha deliberato di infliggere al sig. Claudio Caliumi la sanzione della inibizione di giorni 50 e alla società Carpi l’ammenda di E 30.000,00. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha interposto reclamo la società Carpi F.C. 1909 chiedendo che, in riforma della pronuncia impugnata, vengano annullate le sanzioni irrogate ovvero, in via subordinata, ridotte le stesse per quanto di giustizia. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed il rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti ufficiali, ritiene la domanda di principale di annullamento delle sanzioni inflitte infondata e, pertanto, da respingere, risultando di contro in parte fondata e dunque da accogliere in parte la subordinata domanda di riduzione, per l’effetto disponendosi la riduzione della sanzione della inibizione inflitta al sig. Caliumi a giorni 30, ferma restando invece la sanzione dell’ammenda quale inflitta dalla C.D.N. alla società reclamente. Devesi, infatti, rilevare che, anche in ragione di quanto accertato in esito a istruttoria disposta da questa Corte, le inadempienze strutturali contestate alla società costituiscono un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile. Il verbale redatto in data 24 gennaio 2014 dal tecnico incaricato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, a seguito di sopralluogo effettuato peraltro alla presenza di un rappresentante della società odierna reclamante, testimonia delle contestate inadempienze rispettivamente concernenti l’impianto di diffusione sonora, della sala lavoro giornalisti e della sala conferenza stampa. Vero è pure che lo stesso tecnico di li’ a pochi mesi poteva poi attestare la integrale realizzazione degli interventi e delle opere atti a far ritenere soddisfatte le relative richieste e prescrizioni. Pertanto, atteso che, quanto all’ammenda irrogata, la sanzione di € 10.000,00, costituisce per ciascuna inadempienza il minimo edittale, la Corte conferma la sanzione dell’ammenda quale irrogata dalla C.D.N. per complessivi € 30.000,00 e ritiene, in parziale accoglimento della domanda subordinata della reclamante, equo e ragionevole ridurre a giorni 30 la sanzione della inibizione inflitta al sig. Claudio Caliumi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Caliumi Claudio a 30 giorni, confermando l’ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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