F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ROMBOLA (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese), Società LC NUOVA GIOIESE – (nota n. 7673/768pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ROMBOLA (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese), Società LC NUOVA GIOIESE - (nota n. 7673/768pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare: 1) Il Signor Ferdinando Rombola, Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168). 2) La Società LC Nuova Gioiese, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Ferdinando Rombola e la Società LC Nuova Gioiese, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Ferdinando Rombola e la Società LC Nuova Gioiese hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23CGS [“pena base per il Sig. Ferdinando Rombola, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società LC Nuova Gioiese, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 667,00 (euro seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M.Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguentisanzioni:- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Ferdinando Rombola;- ammenda di € 667,00 (euro seicentosessantasette/00) a carico della Società LC Nuova Gioiese.Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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