F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE AGULINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920 ora SSD Cynthia 1920 Srl), Società ASD CYNTHIA 1920 ora SSD CYNTHIA 1920 Srl – (nota n. 7714/776pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014
(412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE AGULINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920 ora SSD Cynthia 1920 Srl), Società ASD CYNTHIA 1920 ora SSD CYNTHIA 1920 Srl - (nota n. 7714/776pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:
1) Il Signor Simone Agulini, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per fidejussione pari ad € 20.441,78 (punto 4 del C.U. n. 168).
2) La Società ASD Cynthia 1920, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società ASD Cynthia 1920 presentava memoria difensiva mediante la quale contestava l’addebito sollevato dalla Procura federale.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Simone Agulini l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Cynthia 1920 l’ammenda di euro 1.000. Sono comparsi i deferiti assistiti dal proprio difensore i quali hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito.
La decisione
Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Cynthia 1920. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società ASD Cynthia 1920 del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del conguaglio per fidejussione pari ad € 20.441,78 (punto 4 del C.U. n. 168). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Si osserva che i deferiti nella propria memoria difensiva sostengono che il mancato deposito della fidejussione era dovuta ad eventi accaduti l’anno precedente. La società deferita afferma che in sede di iscrizione della ASD Cynthia 1920 per la stagione 2012/2013, anziché una fidejussione fu depositata una somma di denaro, a mezzo assegno circolare, pari ad euro 31.000,00 e che l’anno successivo, per problematiche inerenti la compagine societaria, l’iscrizione della Società ASD Cynthia 1920 restò in dubbio fino all’ultimo giorno utile per adempiere a tutte le incombenze. I deferiti spiegano infine, a loro discolpa, che soltanto l’ultimo giorno, a seguito di un accordo tra vecchi e nuovi soci, fu deciso di iscrivere la Società al Campionato previo versamento della relativa somma di iscrizione. Il motivo per il quale non fu depositata la relativa fidejussione, pertanto, sarebbe imputabile, a detta della ASD Cynthia 1920 e del Signor Agulini, in primo luogo alla mancanza del tempo necessario alla predisposizione della fidejussione medesima, ed, in secondo luogo, al fatto che risultavano ancora giacenti in deposito le somme versate nell’anno precedente dai soci uscenti. Gli incolpati depositavano inoltre, l’estratto conto della Società ASD Cynthia 1920 ponendo l’attenzione: a) sulla data del 31.10.2013, nella quale la LND, a seguito della presentazione della nuova fidejussione da parte dei nuovi soci, avrebbe restituito la somma di € 31.000,00; b) sulla data del
6.11.2013 quando tale somma sarebbe stata restituita al vecchio socio. A parere del Tribunale Federale Nazionale, quanto dedotto e prodotto dai deferiti nella propria memoria difensiva, non può essere ritenuto idoneo e sufficiente per provare l’esatto adempimento da parte degli incolpati, di quanto previsto dal punto 4 del C.U. n. 168. In effetti, anche l’estratto del conto corrente prodotto dai deferiti, evidenzia una movimentazione bancaria relativa al periodo 23 Ottobre 2013 / 31 Dicembre 2013 e quindi solo di un’epoca successiva alla data dell’omissione contestata dalla Procura federale (12 Luglio 2013 ore 14.00). Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Simone Agulini, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Cynthia 1920, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Simone Agulini, suo Presidente e Legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Simone Agulini la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Cynthia 1920
l’ammenda di € 1.000 (€ mille/00).
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