F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014 (411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DI GRAZIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 7704/774pf13-14/AM/dl del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 09 Ottobre 2014
(411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DI GRAZIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 7704/774pf13-14/AM/dl del 24.6.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signore Alfonso Di Grazia, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro iI termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della fidejussione (punto 4 del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signore Alfonso Di Grazia, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina, al Signore Alfonso Di Grazia, I'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASDGinnastica e Calcio Sora, I'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).
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